Cassazione Civile, Ordinanza n. 17196/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato, nei fatti, la ripresa a tassazione relativa all'IVA detratta dalla società per l'anno 2007. La controversia nasceva da un avviso di accertamento per infedele dichiarazione IVA: la società aveva contabilizzato come detraibile l'IVA relativa a una fattura emessa nel 2004 per lavori di appalto destinati a un complesso alberghiero, senza effettuare le variazioni in diminuzione conseguenti a una nota di credito emessa nel 2007 dalla controparte appaltatrice a seguito dello scioglimento consensuale del contratto per l'impossibilità di completare l'opera nei tempi utili al finanziamento pubblico. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo tardiva la nota di credito e, quindi, non dovuta la sua contabilizzazione da parte della società. Con il primo motivo l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la nota di credito non era indebita, che il limite annuale non si applicava in caso di mancata effettuazione della prestazione e che l'interruzione del contratto derivava da impossibilità sopravvenuta per cause esterne, non da accordo tra le parti. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., contestando che la CTR avesse attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale assolutoria dell'amministratore della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della CTR e, in ogni caso, era carente di specificità: la CTR aveva accertato che la risoluzione del rapporto derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti e che, dunque, la nota di variazione era soggetta al termine annuale previsto dall'art. 26, terzo comma, d.P.R. 633/1972. La Corte ha inoltre ricordato che le note di variazione in diminuzione sono ammesse senza limiti temporali solo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 26, mentre il terzo comma esclude tale disciplina quando l'evento dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza penale richiamata dalla CTR costituiva solo una mera argomentazione ulteriore e non un capo autonomo, e comunque non era stata utilizzata come fonte di efficacia vincolante, ma solo come elemento di conferma delle conclusioni già raggiunte autonomamente sulla base degli atti e della disciplina tributaria. La società contribuente è risultata vittoriosa ed è stata liquidata in suo favore la rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
Le note di variazione in diminuzione sono ammesse senza limiti temporali nei casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento in specifiche ipotesi; invece, quando gli eventi che giustificano la variazione dipendono da un sopravvenuto accordo tra le parti, opera il termine annuale e la variazione è soggetta alla disciplina restrittiva del terzo comma.
Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
La sentenza penale non può essere automaticamente considerata vincolante nel giudizio civile/tributario se non ricorrono i presupposti di legge; nel caso concreto la CTR non le ha attribuito efficacia vincolante.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se la decisione impugnata non fonda su quella prova una statuizione vincolante, ma la richiama solo a supporto ulteriore di autonome conclusioni.
Massime di principio
- In tema di IVA, la variazione in diminuzione mediante nota di credito è disciplinata dall'art. 26 d.P.R. 633/1972 con termini diversi a seconda della causa che la giustifica: nei casi tipizzati dal secondo comma la variazione può essere operata senza limiti temporali, mentre se la sopravvenienza deriva da un accordo tra le parti si applica il regime del terzo comma, con il relativo limite temporale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata o quando si risolve in una contestazione astratta non supportata da specifica localizzazione delle allegazioni e degli atti rilevanti.
- La sentenza penale richiamata nel giudizio civile o tributario non assume automaticamente efficacia vincolante; se il giudice di merito la utilizza solo come elemento di conferma, essa non integra un capo autonomo della decisione e non è idonea a fondare da sola una censura di violazione di legge.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica dell'evento che giustifica la nota di variazione deve essere puntuale e specifica, indicando quando e come la questione sia stata dedotta nel merito e trascrivendo gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
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