Cassazione Penale, Ordinanza n. 35524/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 ottobre 2023 resa all’esito di giudizio abbreviato e confermata dalla Corte di appello di Napoli, a quattro mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. 14/2017, in relazione alla violazione di un provvedimento questorile di divieto di accesso urbano. Secondo la sentenza impugnata, l’imputato era stato ripetutamente sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e il divieto mirava a impedirgli di ritornare nelle aree interessate e reiterare condotte che, in caso di recidiva nella medesima violazione, possono integrare reato. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento del Questore, contestando genericamente che l’attività di parcheggiatore abusivo potesse ledere il decoro urbano; la censura riproduceva quella già proposta in appello e disattesa. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di prova del fatto. La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché reiterativo e privo di una critica argomentata e specifica alla motivazione d’appello; il secondo perché la violazione contestata si perfeziona con la mera presenza nell’area urbana interdetta dal provvedimento questorile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza sulla nullità del provvedimento questorile era generica e riproponeva senza confronto critico la censura già respinta in appello. Ha inoltre osservato che il divieto era stato disposto per prevenire la reiterazione dell’attività di parcheggiatore abusivo, la cui ripetizione dopo una precedente sanzione definitiva può costituire reato, e che tale finalità è coerente con l’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito della sicurezza: non basta il solo disvalore di decoro, occorre un concreto pericolo di commissione di reati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, secondo il principio richiamato dalla Corte, la violazione si perfeziona con la mera presenza nel territorio urbano vietato dal provvedimento. La condanna a quattro mesi di arresto è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi una causa di inammissibilità non imputabile alla parte.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 14/2017
la finalità del DASPO urbano di «impedire al Miele … di ritornare in quelle aree e ripetere tali comportamenti contrario, per l’appunto, alla sicurezza e al decoro urbano» (pag. 3 sentenza impugnata), costituisce atto volto a scongiurare il pericolo della commissione di reati, coerentemente con il dictum della Corte costituzionale.
Il divieto di accesso è legittimamente funzionale alla prevenzione di reati quando mira a impedire la reiterazione di condotte che, ripetute, possono integrare un illecito penale; non è sufficiente il solo richiamo al decoro urbano.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
L’impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni in fatto e in diritto del provvedimento impugnato, indicando gli elementi specifici che fondano il dissenso.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
La mancanza di una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Pertanto, se la reiterazione dell’attività di «parcheggiatore abusivo» costituisce reato, la finalità del DASPO urbano di «impedire al Miele … di ritornare in quelle aree e ripetere tali comportamenti contrario, per l’appunto, alla sicurezza e al decoro urbano» (pag. 3 sentenza impugnata), costituisce atto volto a scongiurare il pericolo della commissione di reati, coerentemente con il dictum della Corte costituzionale.
La reiterazione dell’attività di parcheggiatore abusivo, dopo una precedente sanzione definitiva per la stessa violazione, costituisce reato; la prevenzione di tale reiterazione può fondare il divieto di accesso.
Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la parte è condannata alle spese processuali e, quando non risulta priva di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre motivi d’appello già puntualmente disattesi, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera reiterazione non assolve la funzione di critica argomentata propria dell’impugnazione.
- Il divieto di accesso urbano non può essere fondato sul solo fatto che la presenza o la condotta del destinatario appaia incompatibile con il decoro dell’area; occorre un concreto pericolo di commissione di reati. La misura può tuttavia perseguire tale finalità quando è diretta a impedire la reiterazione di una condotta che, ricorrendone i presupposti di legge, integra reato.
- Quando la violazione contestata consiste nell’accesso o nella permanenza in un’area urbana interdetta da un provvedimento questorile, essa si perfeziona con la mera presenza del destinatario nell’area vietata.
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