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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06667/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione ex art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto solo parzialmente il vincolo della continuazione tra più condanne riportate dallo stesso soggetto. In particolare, la prima doglianza riguardava il mancato riconoscimento della continuazione anche con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011; il ricorrente sosteneva che tale reato dovesse essere attratto nel medesimo disegno criminoso perché inserito in un contesto mafioso. Con il secondo motivo contestava, invece, la mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato satellite relativo alla seconda sentenza di condanna, ritenendo non adeguatamente giustificata la quantificazione dell'aumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi sollecitassero una nuova valutazione di merito di questioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione. Quanto al primo motivo, ha reputato non illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso la continuazione con il reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011 valorizzandone la natura formale e l'assenza di collegamento con le altre condotte delittuose; la deduzione del ricorrente è stata giudicata assertiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato l'aumento di pena richiamando le modalità della condotta e la personalità del reo, riducendo peraltro sensibilmente la pena fissata in cognizione da undici a tre anni, così adempiendo all'obbligo motivazionale sulla quantificazione dell'aumento in continuazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi di questa norma.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    reato rispetto al quale era chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione, poi escluso perché qualificato come violazione formale priva di collegamento con gli altri fatti.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    il giudice, nella determinazione dell'aumento per i reati satellite in continuazione, deve esercitare un potere discrezionale motivato.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro per la discrezionalità nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione della pena e dell'aumento per continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la richiesta di estensione del vincolo della continuazione deve confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di fatto delle circostanze già esaminate, salvo che sia individuabile un reale vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della continuazione può essere legittimamente fondato sulla natura formale del reato e sull'assenza di un collegamento concreto con le altre condotte, senza che sia sufficiente un generico richiamo all'inserimento del fatto in un contesto mafioso.
  • Nella quantificazione dell'aumento di pena per i reati satellite in continuazione, il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti; tuttavia, tale obbligo può essere assolto mediante il richiamo a elementi individualizzanti come modalità della condotta e personalità del reo, se la motivazione consente il controllo del percorso logico seguito.
  • Il rispetto del solo limite legale massimo dell'aumento non è di per sé sufficiente: la motivazione della pena in continuazione deve rendere verificabile la discrezionalità esercitata alla luce dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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