Cassazione Civile, Ordinanza n. 15387/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da una banca nei confronti di due chiamati all’eredità di una defunta, per ottenere la dichiarazione di inefficacia e inopponibilità della rinuncia all’eredità compiuta da uno dei chiamati, al fine di poter agire sui beni che sarebbero spettati a quest’ultimo in caso di accettazione. Il Tribunale aveva autorizzato la banca ad accettare l’eredità in luogo e nome del rinunciante ai sensi dell’art. 524 c.c. In appello il nipote rinunciante sosteneva che il testamento pubblico non lo avesse istituito erede, ma gli avesse attribuito soltanto un legato relativo a un singolo immobile, con conseguente inapplicabilità dell’art. 524 c.c.; deduceva inoltre che il giudice di merito non avesse considerato altre scritture della testatrice relative a beni mobili, e denunciava errori nella valutazione delle prove. La Corte d’appello ha confermato la qualificazione della disposizione come istituzione di erede ex certa re, valorizzando il tenore del testamento, l’attribuzione dell’unico immobile di maggior valore, il contesto affettivo e la revoca di precedenti disposizioni. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 588 e 1362 c.c. sulla qualificazione della disposizione testamentaria e violazione degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c. per il rigetto delle istanze istruttorie volte a dimostrare l’esistenza di ulteriori scritture testamentarie riguardanti beni mobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento di merito sulla volontà testamentaria, perché sorretto da motivazione congrua e coerente con i criteri interpretativi del testamento. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, poiché la corte territoriale aveva già espressamente valutato e rigettato le richieste istruttorie, giudicando irrilevanti le circostanze da provare; in ogni caso, anche l’eventuale esistenza di scritture riferite a beni mobili non avrebbe escluso l’istituzione di erede ex certa re in favore del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente ai creditori del rinunciante di agire per essere autorizzati ad accettare l’eredità in suo luogo e nome, quando la rinuncia pregiudichi le loro ragioni.
l’assegnazione di beni determinati può integrare istituzione di erede ex certa re se risulta che il testatore abbia inteso chiamare il beneficiario nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto; altrimenti vale come legato.
i criteri di interpretazione del testamento richiedono di accertare la volontà effettiva del testatore mediante lettura congiunta del dato letterale e di quello logico, con criterio di conservazione dell’atto.
richiamato per escludere che il regime delle pertinenze potesse supplire alla mancata menzione espressa nel testamento ai fini dell’acquisto da parte del beneficiario.
invocato per lamentare omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito aveva espressamente statuito su di esse.
richiamato nel motivo sulle prove, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.
richiamato nel motivo sulle prove, senza che la Corte ravvisasse un vizio di valutazione censurabile in cassazione.
richiamato in relazione alle prove testimoniali dedotte, ma ritenuto irrilevante ai fini del decisum.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve ricostruire la volontà effettiva del testatore coordinando dato letterale e criterio logico, e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o insanabilmente contraddittoria.
- L’assegnazione di un bene determinato non è di per sé un legato: può integrare istituzione di erede ex certa re quando, valutato il contesto complessivo dell’atto, risulti che il testatore abbia inteso chiamare il beneficiario all’universalità dei beni o a una quota del patrimonio relitto.
- Quando il testamento attribuisce al beneficiario il bene di maggior valore o l’unico immobile dell’asse, e la formulazione dell’atto non esclude una chiamata universale, la qualificazione come istituzione di erede può essere desunta anche da indici extratestuali coerenti con la struttura della scheda.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova e diversa lettura della volontà testamentaria sono inammissibili in cassazione se la decisione di merito ha fornito una motivazione congrua e non irragionevole.
- Le doglianze sulle prove sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e rigettato le istanze istruttorie per irrilevanza dei fatti da provare, e quando la prova invocata non sarebbe comunque idonea a sovvertire la qualificazione giuridica già raggiunta.
- In tema di istituzione ex certa re, l’eventuale presenza di ulteriori attribuzioni di beni mobili a soggetti diversi non esclude necessariamente la chiamata ereditaria del destinatario dei beni immobili, potendo semmai prospettare più istituzioni ex certa re.
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