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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso la sospensione condizionale ma aveva confermato la condanna per minaccia aggravata continuata in danno della persona offesa. Il ricorso articolava otto motivi: 1) nullità della citazione in appello per omessa notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato e notifica eseguita solo presso il difensore; 2) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire l'intera corrispondenza telefonica e messaggistica tra imputato e persona offesa; 3) contestazione della sufficienza della contestazione dell'aggravante ex art. 612, comma 2, c.p.; 4) carenza di motivazione sulla idoneità intimidatoria delle espressioni pronunciate, in un contesto di lite per pagamenti pregressi; 5) difetto di motivazione sulla sussistenza del dolo, sostenendo che l'agire fosse determinato da esasperazione per inadempimenti economici altrui; 6) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 7) violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della responsabilità; 8) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati il primo, quinto, sesto e ottavo motivo, e inammissibili il secondo, terzo, quarto e settimo. Sul primo motivo ha escluso la nullità assoluta, qualificando l'irregolarità, al più, come nullità a regime intermedio e rilevando in ogni caso la mancata tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; sugli altri motivi ha ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata quanto alla rinnovazione istruttoria, alla contestazione dell'aggravante, alla capacità minacciosa delle frasi, al dolo, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., al parametro di giudizio sulla colpevolezza e al diniego delle attenuanti generiche. È stata quindi confermata la condanna, con mantenimento della sospensione condizionale concessa in appello e condanna del ricorrente alle spese processuali; nessuna liquidazione delle spese in favore della parte civile, per tardività della memoria e assenza di specifici apporti difensivi nella fase di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 81, 612, comma 2, c.p.

    richiamati come base della responsabilità per minaccia aggravata continuata; la Corte conferma la configurabilità del reato e la sussistenza dell'aggravante.

  • art. 182 c.p.p.

    la nullità della notificazione, quando sia a regime intermedio, deve essere eccepita tempestivamente; la mancata deduzione all'udienza preclude la doglianza.

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato per distinguere l'omessa notificazione, che determina nullità assoluta, dall'irregolarità notificatoria che resti idonea a consentire la conoscenza dell'atto.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    l'aggravante può ritenersi validamente contestata anche con il solo riferimento normativo, trattandosi di circostanza di natura valutativa.

  • art. 131-bis c.p.

    esclusa la particolare tenuità del fatto perché la condotta era protratta nel tempo, reiterata e connotata da abitualità e gravità intimidatoria.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    il giudizio di responsabilità deve rispettare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; nel caso concreto la censura è stata giudicata generica e non confrontata con la motivazione della sentenza.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per il termine di deposito di memorie e motivi nuovi in cassazione, computato rispetto alla prima udienza ritualmente fissata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'illustrazione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per il giudizio di appello eseguita in luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto integra, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta, se l'atto sia comunque idoneo a raggiungere la conoscenza effettiva del destinatario.
  • Quando la notificazione sia eseguita presso il difensore di fiducia, il rapporto fiduciario può rendere la comunicazione comunque idonea alla conoscenza effettiva dell'atto; in tal caso l'eventuale nullità va eccepita nei termini di decadenza previsti dall'art. 182 c.p.p.
  • La contestazione di un'aggravante valutativa può ritenersi sufficientemente formulata anche mediante il solo richiamo espresso alla norma incriminatrice, purché il riferimento normativo consenta di individuare la circostanza contestata.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o che non si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La minaccia penalmente rilevante può desumersi dal contenuto e dal contesto delle espressioni proferite; il dolo è integrato quando la motivazione giudiziale evidenzi la consapevole e insistente finalizzazione a intimidire la persona offesa.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte reiterate, protratte nel tempo e già valutate come gravemente intimidatorie, specie quando connotate da abitualità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza, con motivazione congrua, la gravità della condotta, la reiterazione delle minacce e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più mite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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