Cassazione Penale, Sentenza n. 1039/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i primi due motivi (questione del nesso temporale con la competizione elettorale e della maturazione della prescrizione) e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Il terzo motivo (deduzioni sul trattamento sanzionatorio) è stato invece ritenuto inammissibile perché attiene al merito e privo di specifici vizi motivazionali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per corruzione elettorale (art. 86 DPR 570/1960) relativa a una conversazione intercettata del maggio 2011, dove si sarebbe pattuito il procacciamento di voti per le comunali di Palermo 2012 in cambio del finanziamento della "Festa della Marinella". Si deduceva: 1) assenza di un reale accordo e del sinallagma (tempo, mancata erogazione della somma, Bevilacqua non ancora candidato al momento della conversazione); 2) prescrizione del reato; 3) vizi nel trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, riconoscimento di recidiva facoltativa e determinazione della pena superiore al minimo).
Norme richiamate
D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 86
La norma descrive un reato plurioffensivo e di pericolo astratto punendo anche la semplice promessa: puo' essere commesso da "chiunque" (non necessariamente dal candidato o da un pubblico ufficiale). La Corte ha confermato che non è necessaria la qualita' effettiva di candidato per il soggetto attivo; e' richiesto però un nesso tra l'accordo illecito e una "determinata e prossima competizione elettorale"
Legge 11 luglio 1991 n. 203, art. 7
Citata in relazione alla circostanza aggravante che la Corte distrettuale aveva escluso; la sentenza impugnata non ha ritenuto provata l'aggravante
Codice penale artt. 62-bis, 69, 99, 132, 133
Riferimenti alle norme sul trattamento sanzionatorio: la Corte di legittimità ha ricordato che il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e che, nel caso, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta adeguata
Codice di procedura penale artt. 125, 191, 192, 530, 546
Norme processuali richiamate nel ricorso e nella valutazione di ammissibilità e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alle attenuanti per carenza di specifici vizi
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 83 (conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)
Norma sulla sospensione del decorso della prescrizione per 64 giorni in relazione all'emergenza COVID-19; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite ("Sanna") e precisato che tale sospensione si applica solo se il procedimento ha subito effettiva stasi nel periodo contemplato
Giurisprudenza rilevante (Cass. Sez.1 n. 35495/2014 - "Scaramuzzino", Cass. Sez.3 n. 1035/1997 - "Colucci" e altre pronunce)
Precedenti richiamati per la interpretazione dell'art. 86: confermano che il reato puo' essere commesso da soggetti non candidati e che occorre un collegamento temporale ragionevole tra la promessa/offerta e la competizione elettorale (ambito temporale individuato tra la proposta di candidatura e la tornata elettorale)
Massime di principio
- L'art. 86 DPR 570/1960 è un reato di pericolo astratto: la sola promessa o patto finalizzato a procurare voti può integrare la fattispecie anche se la controprestazione non viene poi erogata
- Il soggetto attivo non deve essere necessariamente un candidato: la norma parla di "chiunque", dunque anche terzi che agiscano "a vantaggio altrui" possono commettere il reato
- Per la fattispecie riferita all'elettore è richiesto un pactum sceleris finalizzato a una "determinata e prossima competizione elettorale"; in generale il nesso temporale va valutato tra la proposta di candidatura (o la sua sostanziale certezza) e la tornata elettorale
- La data della condotta punibile (es. data della conversazione intercettata che cristallizza la promessa) è rilevante ai fini del calcolo della prescrizione; sospensioni processuali (anche quelle per COVID) si applicano solo se ricorrono i presupposti normativi
- I profili sanzionatori (riconoscimento delle attenuanti generiche, recidiva, determinazione della pena) sono sindacabili in Cassazione prevalentemente per vizi di motivazione: occorrono deduzioni puntuali per renderle ammissibili
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