Cassazione Civile, Ordinanza n. 28995/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta sui carichi pendenti riferiti all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, ritenendo che l’adesione alla definizione agevolata fosse sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società operante nel settore discount alimentare, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e redditi d’impresa e conseguente contestazione ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e del successivo appello da parte della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi rappresentato di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, producendo la documentazione relativa e attestando l’integrale pagamento delle rate dovute. La questione, quindi, non è stata decisa nel merito dei motivi di ricorso, ma è stata risolta per sopravvenuta definizione dei carichi collegati all’atto impugnato.
Norme richiamate
definizione dei carichi pendenti
la sopravvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all’atto presupposto oggetto di impugnazione
notificazione all’Avvocatura generale dello Stato dell’istanza di definizione dei carichi pendenti e dei documenti relativi
la documentazione prodotta in sede di legittimità è stata considerata ai fini della verifica della sopravvenuta definizione del rapporto controverso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato
non è dovuto quando la definizione agevolata sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso
istanza di definizione dei carichi pendenti
l’istanza presentata e il pagamento integrale delle rate hanno estinto, sotto il profilo processuale, l’interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata dei carichi fiscali relativi all’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
- Quando il contribuente dimostri la completa adesione alla procedura di definizione agevolata e l’integrale pagamento delle somme dovute, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sull’avviso di accertamento definito.
- Il doppio contributo unificato non si applica se la causa estintiva del giudizio deriva da un evento sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.
- La produzione documentale in cassazione può essere valutata, nei limiti dell’art. 372 c.p.c., per verificare l’intervenuta estinzione o cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti.
Come è indicizzato
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