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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35556/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato in cassazione due decreti del giudice di pace che avevano rigettato l’istanza di riesame, proposta ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, sia del decreto di convalida del trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione, sia del successivo decreto di proroga del trattenimento. In entrambi i ricorsi ha sostenuto che la Questura non avesse richiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria prima di disporre il trattenimento, nonostante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, e che ciò rendesse illegittima la misura restrittiva della libertà personale. Ha anche contestato che il giudice di merito avesse ritenuto irrilevante la deduzione, affermando che la questione non riguardava la validità del decreto di espulsione ma la legittimità del trattenimento in assenza del previo nulla osta.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione sostanziale e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che lo straniero non avesse interesse a far valere, quale motivo di invalidità, la mancata richiesta del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità amministrativa o del giudice penale, poiché tale previsione tutela le esigenze della giurisdizione penale e non un interesse protetto dell’espulso; la posizione difensiva dello straniero è invece garantita dall’autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 del d.lgs. 286/1998. Inoltre, con riferimento al secondo provvedimento impugnato, il giudice di merito aveva dato atto che il nulla osta era stato successivamente rilasciato, con ulteriore difetto di interesse all’impugnazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese rituali; è stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l’esenzione prevista dalla disciplina speciale.

Norme richiamate

  • art. 15 Direttiva 2008/115/CE

    richiamato come base procedurale dell’istanza di riesame del trattenimento, senza incidere sull’esito dell’inammissibilità

  • art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998

    In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14

    la disposizione è evocata dal ricorrente per sostenere la necessità del previo nulla osta; la Corte chiarisce però che la sua omissione non è deducibile dallo straniero come causa di invalidità del provvedimento

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    richiamato quale disciplina del trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri

  • art. 17 d.lgs. 286/1998

    indicato come strumento che tutela l’interesse dello straniero al rientro per esercitare il diritto di difesa nel processo penale

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione delle impugnazioni contro provvedimenti connessi

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    richiamato per affermare l’esenzione del procedimento da ogni tassa o imposta e quindi l’assenza di raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Lo straniero non ha interesse a dolersi della mancata richiesta del nulla osta all’espulsione quando tale adempimento è previsto a tutela delle esigenze della giurisdizione penale e non come garanzia soggettiva dell’espellendo.
  • La violazione di un adempimento procedurale posto a presidio dell’autorità giudiziaria penale non integra, di per sé, un motivo di invalidità deducibile dal destinatario del provvedimento di espulsione o trattenimento, se il relativo interesse non è giuridicamente protetto in capo a lui.
  • In presenza di provvedimenti diversi ma connessi, la Corte può riunire i ricorsi per evitare decisioni contrastanti e per ragioni di economia processuale.
  • La successiva acquisizione del nulla osta può comunque incidere sul difetto di interesse all’impugnazione del provvedimento che si assume affetto dall’omissione.
  • Nei procedimenti speciali esenti da tassa o imposta non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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