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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46924/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato quoad poenam la sentenza del GIP di Foggia condannando il ricorrente per il porto illegale di una pistola semiautomatica (artt. 4 e 7 legge n. 895/1967). Il ricorrente deduceva: 1) l'arma era inoffensiva perché il percussore era bloccato con un chiodo e dunque inidonea allo sparo; 2) mancata riqualificazione nel reato contravvenzionale di cui all'art. 699 c.p.; 3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) mancata concessione dell'attenuante speciale di lieve entità (art. 5 L. 895/1967); 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata concessione del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (aspecifico) e ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo (corretta qualificazione del fatto ex artt. 4 e 7 L. 895/1967; l'art. 699 c.p. riguarda solo armi bianche proprie). Il quarto motivo (tenuità) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la modifica dell'art. 131-bis, ma ha escluso la particolare tenuità sulla base della gravità della condotta (porto occultato negli slip, orario notturno, presenza di terzo con coltello, colpo in canna). Il quinto motivo (art.5 L.895/1967) è stato rigettato come reiterazione delle doglianze già esaminate. Sono invece stati accolti il sesto e il settimo motivo: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al diniego ingiustificato del beneficio della non menzione, disponendo l'annullamento limitato a tali profili e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio solo su quei punti.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1967, n. 895, artt. 4 e 7

    La Corte ha confermato la sussunzione del fatto sotto gli artt. 4 e 7 L.895/1967 (porto e detenzione illegale di arma da fuoco in luogo pubblico); l'idoneità offensiva dell'arma è stata accertata in base alle prove di funzionalità e alle circostanze del fatto

  • Art. 699 c.p.

    L'art. 699 c.p. disciplina il porto abusivo di armi bianche proprie (da punta e da taglio); la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto in questa contravvenzione, essendo in concreto un porto di arma da fuoco

  • Art. 131-bis cod. pen.

    "\"massimo a cinque anni\" sostituito con \"minimo a due anni\" e inserite le parole \"anche in considerazione della condotta susseguente\""

    La modifica (d.lgs. n.150/2022) è applicabile retroattivamente ai reati commessi anteriormente se il giudizio è pendente; tuttavia l'esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede valutazione di gravità concreta, che nel caso è stata esclusa

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art.131-bis)

    La Corte ha ritenuto applicabile la riforma ai procedimenti pendenti atteso il carattere sostanziale della norma, ma ciò non determina automaticamente l'esclusione della punibilità se la condotta non è di particolare tenuità

  • Art. 5 Legge 26 luglio 1967, n. 895

    La circostanza attenuante di lieve entità può essere esclusa sulla base della gravità e delle modalità del fatto; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando l'occultamento dell'arma, l'orario e la presenza di una persona con coltello

  • Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di censura in cassazione relativi a motivazione ed errore di diritto: la Corte ha valutato le questioni di legittimità sollevate e rigettato quelle che imponevano una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito

  • Art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena; se si nega la non menzione pur concedendo la sospensione, il giudice deve motivare specificamente tale scelta

  • Art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento richiede motivazione specifica; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello insufficiente su questo profilo

  • Art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma che consente alla Cassazione l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione; la Corte ha annullato limitatamente ai profili sottoposti a nuovo esame

  • Art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di applicazione della norma penale più favorevole)

    Richiamato nei termini generali: la Corte ha applicato retroattivamente la norma sostanziale più favorevole (art.131-bis) ai procedimenti pendenti

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito: non è ammessa una semplice rivalutazione delle prove salvo che ricorra un ragionevole dubbio.
  • L'idoneità offensiva di un'arma è valutata in base a prove tecniche e circostanze concrete; misure temporanee di resa inoffensiva (es. blocco con chiodo) non si ritengono automaticamente decisive se facilmente reversibili.
  • La riqualificazione del reato in contravvenzione (art. 699 c.p.) è inammissibile quando si tratti di arma da fuoco; l'art. 699 c.p. riguarda armi bianche proprie.
  • Le modifiche sostanziali favorevoli alla persona (es. art. 131-bis modificato) possono trovare applicazione retroattiva nei procedimenti pendenti, ma l'applicabilità concreta dipende dalla valutazione della gravità effettiva del fatto.
  • Il diniego della non menzione, se concesso contestualmente altro beneficio (es. sospensione condizionale), richiede motivazione specifica per spiegare perché gli elementi favorevoli non giustificano anche la non menzione.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in appello occorre che il giudice dia risposta puntuale alle specifiche ragioni addotte; una motivazione generica è censurabile in Cassazione.

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