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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18950/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un recupero operato da una società nei confronti di alcune dipendenti: la società ha trattenuto somme ritenendo di aver corrisposto, per ferie godute dopo la cessazione dell’integrazione salariale INPS, una retribuzione superiore a quella effettivamente dovuta, poiché le ferie erano state maturate durante un periodo di contratti di solidarietà difensivi con orario ridotto e con conseguente riproporzionamento degli istituti retributivi. Le lavoratrici hanno contestato la legittimità del recupero; il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno accolto la loro impostazione, escludendo la prova dell’indebito. In Cassazione la società ha articolato sei motivi: (1) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturate durante la solidarietà dovessero essere riproporzionate e che, per la solidarietà di tipo B, non vi fosse integrazione salariale a carico dell’INPS; (2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione circa la prova dell’avvenuto pagamento integrale della retribuzione feriale e del dettaglio delle ferie maturate/non fruite; (3) ulteriore violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto non provata la volontà delle lavoratrici di fruire delle ferie dopo la solidarietà e per non aver considerato il calendario ferie aziendale e le comunicazioni interne; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere trascurato che fosse pacifico il numero di giornate lavorate e quindi il ricalcolo dei ratei; (6) erronea statuizione sulle spese, chiedendone la compensazione per la complessità e novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova, da parte della società, dell’indebito pagamento e quindi del diritto alla ripetizione. La Corte ha richiamato inoltre il difetto di specificità dei motivi per mancata trascrizione/indicazione dei documenti e degli atti rilevanti, l’applicazione del regime di "doppia conforme" che limita il sindacato sul vizio di motivazione, la non decisività delle ulteriori censure e l’insindacabilità in cassazione della valutazione discrezionale sulle spese, salvo violazione del principio di soccombenza o delle tariffe. La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una specifica e autosufficiente esposizione dei fatti e la trascrizione o indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione determina inammissibilità del motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" opera una limitazione del controllo sul vizio motivazionale, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile; in caso di doppia conforme occorre dimostrare la diversità delle rationes di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; la censura non può essere formulata in astratto senza precisa allegazione dei fatti non contestati.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto costitutivo della ripetizione di indebito grava su chi agisce per la restituzione delle somme asseritamente non dovute.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie in relazione alle esigenze aziendali, mentre al lavoratore compete la facoltà di indicare il periodo di fruizione del riposo annuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il criterio della soccombenza, salvo ipotesi legali diverse.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti previsti dalla legge e non può essere censurata in cassazione se sorretta da apprezzamento discrezionale non illogico.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato in relazione alla disciplina della compensazione delle spese.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • legge n. 863/1984, artt. 1 e 2

    Richiamata dalla ricorrente quale base della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del riproporzionamento dell’orario/retribuzione.

  • legge n. 236/1993, art. 5

    Richiamata dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà e trattamento salariale.

Massime di principio

  • Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare in modo rigoroso il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, ossia l’assenza di causa della dazione e l’effettivo pagamento di somme non dovute.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci vizi motivazionali deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che si limitino a contestare argomentazioni secondarie o obiter dictum sono inidonee a determinare la cassazione.
  • La deduzione di omesso esame di documenti o fatti richiede specificità autosufficiente, con trascrizione o puntuale indicazione degli atti rilevanti; la mera affermazione della loro esistenza non basta.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti in quanto tali; per invocarla occorre che il fatto storico sia stato allegato in modo preciso e sia effettivamente incontroverso.
  • La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei casi di violazione del criterio di soccombenza o di liquidazione in contrasto con i parametri legali; non è invece censurabile la valutazione discrezionale di opportunità sulla compensazione.
  • Nel rapporto di lavoro, il datore ha il potere di organizzare il godimento delle ferie entro i limiti di legge e delle esigenze aziendali, ma ciò non esonera dalla prova del presupposto economico-giuridico di eventuali trattenute o recuperi retributivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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