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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32343/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole, all'esito di giudizio abbreviato, della guida in stato di ebbrezza prevista dall'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, poiché aveva condotto un veicolo con tasso alcolemico pari a 1,33 g/l alla prima verifica e 1,31 g/l alla seconda, alle ore 5:15. Gli erano state applicate la pena dell'ammenda di 3.100 euro, di cui 2.500 euro in sostituzione di dieci giorni di arresto, la sospensione della patente di guida per dieci mesi e la sospensione condizionale della pena, con revoca del decreto penale opposto. L'impugnazione, proposta formalmente come appello, è stata trasmessa dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione perché la sentenza, comportando la sola pena dell'ammenda, era inappellabile. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il difetto di motivazione, sostenendo che il fatto fosse occasionale, senza danni a persone o cose, commesso da imputato incensurato e seguito dalla scelta del rito abbreviato. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'incensuratezza e una asserita condotta collaborativa e processualmente leale, nonché lamentando una motivazione tautologica e fondata su automatismi punitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito e comunque prive di una critica specifica alla motivazione impugnata. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha reputato logico e giuridicamente corretto il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sul tasso alcolemico significativamente superiore al minimo della fascia contestata, prossimo alla fascia successiva, sull'orario notturno e sulla sintomatologia rilevata, indicativa di una marcata alterazione psico-fisica e di un concreto rischio per la sicurezza della circolazione. L'assenza di danni a persone o cose non è stata ritenuta decisiva, riguardando l'eventuale evento ulteriore e non la pericolosità della condotta, mentre la scelta del rito abbreviato è stata considerata estranea ai criteri dell'art. 131-bis c.p. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la sola incensuratezza non ne impone il riconoscimento e che il giudice di merito aveva valorizzato anche il fatto che l'imputato, dopo aver chiesto la messa alla prova, non si era messo in comunicazione con l'U.E.P.E. La contestazione di tale circostanza è stata ritenuta generica e non documentata. Anche la censura sulla pena è stata dichiarata inammissibile: la pena base, pari a venti giorni di arresto e 900 euro di ammenda, era collocata in una fascia medio-bassa rispetto ai limiti edittali e risultava motivata con il tasso alcolemico, la prossimità alla fascia superiore, l'orario notturno e la sintomatologia. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada

    per avere guidato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 1,33 g/l alla prima verifica e 1,31 g/l alla seconda, in orario notturno

    La fascia di tasso alcolemico, l'orario notturno e la sintomatologia rilevata sono stati utilizzati per valutare la gravità e la pericolosità concreta della condotta e per la commisurazione della pena.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    l'impugnazione proposta nella forma dell'appello è stata trasmessa alla Corte di cassazione

    Consente la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente quando la parte abbia qualificato erroneamente il mezzo di impugnazione.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, come tale inappellabile

    Esclude l'appello contro le sentenze che applicano la sola pena dell'ammenda.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi senza esaminare ogni criterio previsto.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    criteri di valutazione della gravità del reato

    I criteri relativi alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo guidano sia il giudizio sulla particolare tenuità sia la commisurazione della pena.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti

    Una motivazione sintetica è sufficiente quando individua in modo specifico e non stereotipato gli elementi decisivi della valutazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La sola incensuratezza non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può fondare il diniego su un elemento negativo ritenuto prevalente.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena

    La determinazione della pena entro la cornice edittale è espressione della discrezionalità del giudice di merito e, quando la pena è prossima al minimo ed è indicata la ragione della scelta, non richiede una motivazione analitica su ogni parametro.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve considerare complessivamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi astrattamente rilevanti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
  • Nella guida in stato di ebbrezza, un tasso alcolemico significativamente elevato, prossimo alla fascia sanzionatoria superiore, associato alla guida in orario notturno e a sintomi di marcata alterazione psico-fisica, può da solo escludere la particolare tenuità del fatto.
  • L'assenza di incidenti o di danni a persone o cose non esclude necessariamente la particolare gravità dell'offesa, poiché la valutazione può fondarsi sulla pericolosità intrinseca della condotta di guida alterata.
  • La scelta del giudizio abbreviato, quale rito processuale, non costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione sostanziale della particolare tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis c.p.
  • La sola incensuratezza non impone la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può negarle indicando anche un solo elemento negativo, riferito alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto, ritenuto prevalente.
  • La determinazione della pena entro limiti edittali, soprattutto quando la pena è collocata in misura medio-bassa o prossima al minimo, è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi di motivazione e non richiede l'esame analitico di ogni criterio dell'art. 133 c.p., se la ragione della scelta risulta comprensibile.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e senza indicare puntualmente le ragioni di diritto della censura.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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