Cassazione Civile, Ordinanza n. 23221/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un appartamento sito in Torriglia, detenuto da due familiari del proprietario. In un precedente giudizio risarcitorio, definito con sentenza passata in giudicato, era stato accertato che infiltrazioni d'acqua piovana provenivano dal terrazzo di copertura dell'appartamento sovrastante, di proprietà del medesimo soggetto, e che i convenuti avevano impedito al proprietario di accedere all'immobile per eseguire lavori manutentivi. Successivamente il proprietario aveva introdotto un separato giudizio di rilascio ex art. 447-bis c.p.c.; i detentori avevano resistito e proposto riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale aveva rigettato il rilascio, ritenendo non provato il comodato, e aveva accolto l'usucapione. In appello il proprietario aveva prodotto la sentenza del precedente giudizio sostenendo che lì si fosse formato un giudicato implicito sull'esistenza di un comodato verbale senza termine, incompatibile con l'usucapione. La Corte d'appello ha accolto tale impostazione, ha riformato la decisione di primo grado, ha rigettato l'usucapione e ha condannato i detentori al rilascio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato implicito non si fosse formato sull'esistenza del comodato, perché la condanna risarcitoria del primo giudizio poteva poggiare anche sulla sola occupazione senza titolo, e che dunque la Corte d'appello avesse erroneamente precluso l'esame della domanda di usucapione. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. e, in subordine, ex art. 366 n. 6 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione ex art. 366 n. 6 c.p.c., ma ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la Corte d'appello si era uniformata all'orientamento consolidato sul giudicato implicito: quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto, l'accertamento di un punto che costituisca premessa logica indispensabile della decisione passata in giudicato preclude il riesame del medesimo punto nel giudizio successivo. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il precedente giudicato avesse effettivamente coperto la concessione in comodato dell'appartamento e la conseguente detenzione dei convenuti, con il correlato impedimento al proprietario di accedervi per la manutenzione; pertanto era precluso rimettere in discussione, nel successivo giudizio, la qualificazione della relazione con il bene e la domanda di usucapione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione delle norme sul giudicato
richiamato dai ricorrenti per contestare la formazione del giudicato implicito
cosa giudicata sostanziale
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come norma la cui violazione può rilevare in cassazione
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
la Corte lo applica dichiarando inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerti argomenti idonei a mutarla
eccezione di inammissibilità respinta perché il ricorso riportava stralci sufficienti della sentenza precedente per individuarne il contenuto rilevante
indicato come rito del giudizio di rilascio introdotto dal proprietario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il giudicato implicito si forma non su qualunque enunciato contenuto nella motivazione, ma solo sui punti che costituiscono premessa logica necessaria e indefettibile della statuizione passata in giudicato.
- Quando due cause tra le stesse parti investono il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento coperto da giudicato esterno preclude il riesame del medesimo punto nel giudizio successivo, anche se quest'ultimo ha petitum o finalità diverse.
- In sede di legittimità la violazione del giudicato è censurabile come violazione di legge, ma la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'interpretazione del giudicato, salvo errori di diritto o vizi logici.
- L'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. ricorre quando il ricorso non offre argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla decisione impugnata.
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