Cassazione Civile, Ordinanza n. 20688/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente originario, di una iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali prodromiche relative a ICI e Tarsu. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, osservando sinteticamente che l'iscrizione ipotecaria era stata già annullata dal primo giudice e che le cartelle risultavano notificate, con conseguente tardività delle eccezioni. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del d.l. n. 119/2018 per omessa rilevazione della causa estintiva dei debiti c.d. sotto soglia, essendo i ruoli di importo inferiore a 1.000 euro ciascuno; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione, decadenza e cessazione della materia del contendere, oltre che per motivazione apparente; 3) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale per asserito difetto di legittimazione processuale del difensore della società resistente, in mancanza della prova del potere conferito; 4) violazione degli artt. 2697 e 2948 c.c. per omesso rilievo della prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo. Con memoria è stata precisata la doglianza del terzo motivo quanto al documento di conferimento della rappresentanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo che la contestazione della procura e della rappresentanza processuale della persona giuridica dovesse essere sollevata tempestivamente nel giudizio di merito e che il giudice non fosse tenuto d'ufficio ad accertare l'effettività dei poteri rappresentativi quando il soggetto si sia dichiarato legittimato in una veste astrattamente idonea. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente, poiché non dava conto né delle domande ed eccezioni dedotte in appello né delle ragioni concrete per cui le cartelle dovevano considerarsi notificate e tardive le eccezioni. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo e del quarto motivo, relativi rispettivamente alla causa estintiva dei debiti sotto soglia e alla prescrizione quinquennale. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a un motivato riesame della controversia e delle questioni estintive rimaste assorbite.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
cause estintive dei debiti cd. sotto soglia
può imporre la verifica d'ufficio della eventuale estinzione dei debiti di importo inferiore alla soglia prevista, con possibile cessazione della materia del contendere, se ne ricorrono i presupposti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter decisorio e le ragioni della decisione.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e conclusioni ritualmente proposte dalle parti.
la motivazione deve essere almeno esternamente idonea a spiegare la decisione; la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
richiamato nel contesto delle norme processuali tributarie e della rappresentanza processuale.
richiamato per la rappresentanza della parte e il conferimento dei poteri processuali.
la procura alle liti deve essere validamente conferita; la relativa contestazione è soggetta a tempestività.
è richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, sia per la prova dei poteri rappresentativi sia per la prova della prescrizione invocata.
la Corte lo richiama come base del dedotto termine prescrizionale quinquennale dei crediti posti in riscossione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza e del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia o la motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la riformulazione del 2012 limita il sindacato di legittimità al minimo costituzionale della motivazione.
art. 12 preleggi
usato come criterio ermeneutico per interpretare la portata del nuovo vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito dal giudice; tale vizio integra nullità denunciabile in cassazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla costituzione processuale di una persona giuridica per difetto di valida procura o di poteri rappresentativi è inammissibile se la questione non è stata tempestivamente sollevata nel grado di merito in cui la costituzione è avvenuta.
- Quando il rappresentante di una persona giuridica dichiara di agire in una veste astrattamente idonea a conferire il potere processuale, il giudice non è tenuto d'ufficio a svolgere accertamenti sulla effettiva esistenza dei poteri, salvo tempestiva contestazione della controparte.
- La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale, rendendo denunciabili solo anomalie motivazionali estreme come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- L'omessa considerazione di eccezioni e difese rilevanti, o l'adozione di formule meramente assertive prive di supporto argomentativo, può determinare cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame motivato della controversia.
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