Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32147/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., della sentenza di Cassazione n. 8401/2017 che aveva parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR Lazio su un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all'anno 2003. A sostegno della revocazione ha dedotto un errore di fatto risultante dagli atti, perché la Corte non avrebbe rilevato la nullità della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia nei suoi confronti, sebbene la società fosse rimasta intimata nel giudizio di legittimità; secondo la ricorrente, tale vizio avrebbe dovuto condurre all'improcedibilità del ricorso erariale o, in subordine, a un ulteriore ordine di rinnovazione della notifica. Nel corso del giudizio di revocazione la società ha poi chiesto la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018; in subordine ha formulato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché la definizione agevolata riguardava un diverso procedimento tributario, non quello di revocazione; ha inoltre ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso, perché sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale e senza sottoscrizione del legale rappresentante. Tuttavia, valorizzando la chiara manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio contenuta nell'atto di rinuncia, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata; nessuna applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è proposta per errore di fatto risultante dagli atti, ma resta un'azione autonoma rispetto al rapporto sostanziale oggetto della lite originaria.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso richiede, per essere validamente espressa, la sottoscrizione da parte del difensore munito di mandato speciale; in difetto, la rinuncia non è regolarmente perfezionata.

  • art. 6 del D.L. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia tributaria non produce effetti nel giudizio di revocazione, quando riguardi un diverso procedimento rispetto a quello oggetto della revocazione.

  • art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018

    La richiesta di estinzione per cessata materia del contendere non può essere accolta se la definizione agevolata invocata concerne un giudizio diverso da quello pendente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'obbligo di attestazione/contributo aggiuntivo non si applica in via estensiva o analogica fuori dai casi espressamente previsti di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una controversia tributaria non estende automaticamente i suoi effetti ad altri giudizi pendenti, anche se collegati alla medesima vicenda fiscale, quando l'istanza si riferisca a un diverso procedimento.
  • Il giudizio di revocazione della sentenza di cassazione è un rimedio autonomo e non incide sul rapporto sostanziale sottostante; pertanto, eventi sopravvenuti relativi ad altro processo non determinano automaticamente l'estinzione o la cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione richiede il rispetto delle forme di cui all'art. 390 c.p.c., inclusa la sottoscrizione del difensore munito di mandato speciale; in mancanza, la rinuncia non è validamente perfezionata.
  • Tuttavia, una dichiarazione inequivoca di disinteresse alla prosecuzione del giudizio può essere valorizzata dalla Corte come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Le disposizioni che prevedono conseguenze economiche o sanzionatorie connesse all'esito dell'impugnazione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.