Cassazione Civile, Ordinanza n. 07846/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di conto corrente bancario acceso da una società poi fallita, rispetto al quale la banca otteneva in primo grado la condanna dei fideiussori al pagamento del saldo debitore accertato all'esito di una consulenza tecnica contabile. Uno dei garanti aveva eccepito di aver revocato la fideiussione con raccomandata del 2 agosto 2013, quindi prima del passaggio a sofferenza della posizione della società, sostenendo che il suo obbligo dovesse considerarsi limitato al debito esistente alla data di efficacia del recesso e che la banca avrebbe dovuto provare l'esatto ammontare di tale debito. In cassazione il garante ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico la prova del minor importo dovuto e, inoltre, lamentando una motivazione viziata ex art. 132 c.p.c. perché la sentenza avrebbe riconosciuto il fatto modificativo del recesso ma avrebbe comunque confermato la condanna a una somma che non corrisponderebbe al debito effettivo alla data di revoca. Il coappellante incidentale ha proposto a sua volta un ricorso incidentale poi non coltivato in sede di decisione accelerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra il ricorrente incidentale e la banca, per rinuncia al ricorso incidentale non coltivato dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile: ha ritenuto corretta la soluzione della Corte territoriale secondo cui, una volta provato il recesso del fideiussore, l'eventuale minor debito residuo rispetto a quello accertato doveva essere provato dal garante, trattandosi di fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale denunciato, rilevando che la censura non integrava un'anomalia denunciabile in cassazione e, in ogni caso, non si confrontava con gli accertamenti di merito e con le risultanze peritali richiamate dai giudici di merito. Ne sono conseguiti la condanna del ricorrente principale alle spese verso la banca, la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato; le spese tra i due coimpugnanti sono state compensate.
Norme richiamate
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi; nel caso del fideiussore che deduca un minor debito per effetto del recesso, tale fatto modificativo deve essere provato dal garante.
La fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita; il recesso del fideiussore limita quindi la garanzia al saldo esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace.
La censura di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Il vizio ex n. 3 non consente di contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove; il n. 5, nel testo applicabile, permette il controllo solo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non sulla sua sufficienza o semplice contraddittorietà.
È stata richiamata la proposta di definizione anticipata quale filtro decisorio; la mancata coltivazione del ricorso incidentale equivale a rinuncia.
La proposta del consigliere delegato non coltivata dalla parte comporta la rinuncia dell'impugnazione; la decisione conforme alla proposta legittima la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La memoria depositata non ha introdotto argomenti idonei a superare la proposta di inammissibilità.
È stato dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale relativo al ricorso incidentale rinunciato.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta, confermativa dell'inammissibilità, integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustifica la condanna equitativa e quella in favore della Cassa delle ammende.
Le spese sono state poste in solido a carico dei ricorrenti per il rapporto processuale comune verso la controricorrente soccombente.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato disposto l'obbligo del solo ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti processuali conseguenti all'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di fideiussione prestato a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, il recesso del garante circoscrive l'obbligazione accessoria al saldo esistente al momento in cui il recesso diventa efficace; l'eventuale riduzione del debito deve però essere allegata e provata dal fideiussore che la invoca.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o la quantificazione del credito compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformato, è limitato alle anomalie motivazionali estreme; non è sufficiente denunciare insufficienza, mera contraddittorietà o dissenso rispetto all'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. che qualifica il ricorso come inammissibile, si consolida anche la valutazione di abuso processuale ai fini dell'art. 96 c.p.c. e possono conseguire la condanna equitativa e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
- La rinuncia a coltivare il ricorso incidentale dopo la proposta del consigliere delegato determina l'estinzione del giudizio limitatamente a quel rapporto processuale, con effetti autonomi rispetto alla decisione sul ricorso principale.
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