Ordinanza n. 7485/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della determinazione del SUAP del Comune di Fara in Sabina, R.G. n. 521, R.S. n. 137 dell’8 maggio 2023, trasmessa alla società con nota prot. n. 10975 del 9 maggio 2023, recante “Determinazione di rigetto dell’istanza a seguito di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e modalità asincrona di richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 380/2001 e dell''art. 7 del D.P.R. 160/2010 – Progetto per installazione di impianto fotovoltaico e aree per la ricarica di veicoli elettrici – Da effettuarsi da parte della soc. Italiana Petroli s.p.a. in Fara in Sabina (RI) Via Gramsci n. 5, 02032 – Foglio 46 particella 154 Sub 1 e 2”; - della nota prot. n. 9760 del 20 aprile 2023 del SUE del Comune di Fara in Sabina, conosciuta dalla società ricorrente in quanto trasmessa unitamente alla determinazione di rigetto prot. n. 10975 del 9 maggio 2023, quale atto a quest’ultima presupposto, e recante il “Parere definitivo di competenza ai fini urbanistico-edilizi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del SUAP di rigetto dell’istanza, a seguito della conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, relativa a un progetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico e di aree per la ricarica di veicoli elettrici, nonché parere definitivo urbanistico-edilizio del SUE
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di rigetto dell’istanza presentata nell’ambito di una conferenza di servizi decisoria, avente a oggetto un progetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico e di aree destinate alla ricarica di veicoli elettrici, nonché il presupposto parere urbanistico-edilizio del SUE. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione e, successivamente, aveva sostituito il verificatore precedentemente nominato, designando il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La comunicazione della precedente ordinanza di sostituzione non è andata a buon fine, poiché la PEC risultava ancora nello stato “in consegna”. L’ordinanza riguarda pertanto esclusivamente la rinnovazione della comunicazione dell’incarico istruttorio e la fissazione del termine per il deposito della relazione di verificazione; il testo non espone né decide i motivi di legittimità dedotti contro gli atti comunali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevato il mancato perfezionamento della comunicazione al nuovo verificatore, ha disposto che la segreteria rinnovi la comunicazione dell’ordinanza di sostituzione, unitamente all’ordinanza originaria di verificazione, al Direttore pro tempore del Dipartimento universitario designato. Il verificatore è stato invitato a confermare prontamente il ricevimento dell’incarico e a comunicare la data di inizio e di conclusione delle operazioni. È stato fissato in 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza al verificatore o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, il termine per il deposito della relazione conclusiva. Il prosieguo della trattazione è stato fissato all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese non sono state disciplinate nel testo.
Norme richiamate
conferenza di servizi decisoria
È richiamato quale base normativa della conferenza di servizi nell’ambito della quale è stata adottata la determinazione comunale impugnata; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione.
richiesta di permesso di costruire
È richiamato nell’oggetto dell’istanza edilizia, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.
procedimento nell’ambito del SUAP
È richiamato quale riferimento procedimentale dell’istanza presentata tramite SUAP, senza una specifica interpretazione nella presente ordinanza.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla verificazione e agli incombenti istruttori.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla verificazione e agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la comunicazione dell’ordinanza di verificazione al soggetto incaricato non si perfeziona, il giudice amministrativo può disporne la rinnovazione a cura della segreteria, assicurando la conoscenza effettiva dell’incarico prima della decorrenza del termine per il deposito della relazione.
- Il termine per il deposito della relazione conclusiva di verificazione può essere fatto decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza al verificatore o, se anteriore, dalla notificazione effettuata a cura di parte, così da ancorare la decorrenza a un evento certo di conoscenza dell’incarico.
- La verificazione disposta ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a. può essere riorganizzata dal giudice mediante sostituzione del verificatore, rinnovazione delle comunicazioni e fissazione di un nuovo termine, quando ciò sia necessario per consentire il regolare svolgimento dell’incombente istruttorio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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