Cassazione Civile, Ordinanza n. 26904/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Nel 2008 una società aveva concesso in godimento un fabbricato per l'esercizio di attività di bar/ristorante/shop nell'ambito di un contratto di affitto di ramo d'azienda; contestualmente un soggetto aveva prestato una garanzia fideiussoria a favore della società collegata al rapporto. Il fideiussore ha poi agito per far dichiarare la nullità della fideiussione, sostenendo in sostanza che si trattasse di una fideiussione omnibus o comunque per obbligazioni future priva dell'indicazione dell'importo massimo garantito, con conseguente nullità ex art. 1938 c.c. La società ha resistito sostenendo la validità della garanzia, la non qualificabilità come omnibus e l'assenza di violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, qualificando la fideiussione come omnibus e dichiarandola nulla per mancata previsione del massimale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1938 c.c. per erronea qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus o per obbligazioni future.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto delle clausole dei contratti rilevanti né aveva adeguatamente indicato gli atti e i documenti su cui la censura si fondava. In presenza della stretta connessione tra fideiussione e contratto di affitto di ramo d'azienda, tale omissione impediva alla Corte di verificare la natura della garanzia e la fondatezza della doglianza. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che la fideiussione, se qualificata come omnibus o per obbligazioni future, avrebbe richiesto l'indicazione dell'importo massimo garantito; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è inammissibile.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Il ricorso deve contenere motivi specifici e l'indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fonda, con riproduzione del loro contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
I riferimenti agli atti e documenti prodotti o formati nel giudizio di merito possono soddisfare il requisito di autosufficienza solo se idonei a identificare con precisione la loro collocazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Era il parametro formale dedotto per la censura di violazione di legge, ma la Corte non ne esamina il merito per difetto di specificità del ricorso.
Era richiamato dalla convenuta nel giudizio di merito quale ragione di esclusione del recesso/inefficacia della garanzia, ma non costituisce ratio decidendi della pronuncia di legittimità.
Citato dalla convenuta a sostegno della correttezza del proprio comportamento verso il fideiussore; non rileva ai fini della decisione di cassazione.
Citato dalla convenuta nel controricorso in primo grado come norma non violata; non incide sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato per sostenere il rispetto dei doveri di correttezza; non decisivo nel giudizio di legittimità.
Richiamato per sostenere la buona fede nell'esecuzione del rapporto; non decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o di errores in procedendo richiede sempre una specifica autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo diretto della Corte.
- Quando la censura investe la qualificazione di una fideiussione e la sua eventuale nullità per mancanza del massimale, il ricorso deve riportare le clausole contrattuali decisive e chiarire il collegamento tra garanzia e rapporto principale; in mancanza, la Corte non può verificare la decisività della doglianza.
- Il mancato rispetto dei requisiti di specificità e di indicazione degli atti ex art. 366 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, senza ingresso al merito della corretta interpretazione del contratto o della norma sostanziale invocata.
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