Cassazione Civile, Ordinanza n. 30366/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti della regione, assumendo di aver subito danni ed esborsi economici in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale di una deliberazione della giunta regionale adottata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo insussistente un legittimo affidamento della società sulla stabilità dell'atto amministrativo e attribuendo gli esborsi sostenuti al rischio imprenditoriale della società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1337, 2043, 2056 e 1227 c.c., oltre che dei principi in tema di tutela dell'affidamento e di responsabilità da contatto sociale qualificato, per avere il giudice di merito escluso la colpa dell'amministrazione e la violazione dell'affidamento; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2043, 2056 e 1227 c.c. e dell'art. 13 della legge regionale Veneto n. 10/99, per avere la corte d'appello escluso la responsabilità della regione nella causazione del danno e imputato il pregiudizio esclusivamente alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo adeguato e logicamente coerente l'insussistenza di un legittimo e giustificato affidamento della società sulla stabilità del provvedimento autorizzativo, valorizzando sia il fatto che l'atto era stato annullato per la pretermessione di enti locali nelle audizioni preliminari, sia la circostanza che gli elaborati progettuali della società avevano contribuito a rappresentare quell'estraneità al procedimento. Ha inoltre evidenziato che, prima ancora della maturazione di un affidamento apprezzabile, alla società era già stato notificato l'atto di impugnazione della deliberazione, sicché gli esborsi successivi erano stati sostenuti a rischio della stessa società. La Corte di legittimità ha quindi qualificato i motivi come una richiesta di nuova valutazione di fatti e prove, non consentita in sede di cassazione. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte sul punto
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte sul punto
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte sul punto
richiamato dalla ricorrente in tema di tutela dell'affidamento e responsabilità nelle trattative/rapporti qualificati, senza accoglimento della censura
richiamato quale norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte non ravvisa errori di diritto nella decisione di merito, che ha escluso il nesso tra condotta amministrativa e danno risarcibile
richiamato in tema di criterio di liquidazione del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale
richiamato in relazione al concorso del fatto del danneggiato; la decisione conferma la valutazione di merito che ha escluso la responsabilità della regione
art. 13 della legge regionale Veneto n. 10/99
richiamato dalla ricorrente senza che la Corte di cassazione ne ravvisi la violazione nella sentenza impugnata
norma processuale invocata per veicolare le censure di violazione di legge
art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa sotto la veste formale della violazione di legge, quando la sentenza impugnata abbia già sorretto la decisione con argomentazione logica e giuridicamente coerente.
- Il legittimo affidamento tutelabile sul mantenimento di un provvedimento amministrativo non può essere riconosciuto quando, in concreto, il destinatario sia in grado di percepirne le criticità già nel corso del procedimento e, soprattutto, quando l'atto sia stato tempestivamente impugnato prima che vengano assunti gli esborsi lamentati.
- Gli esborsi sostenuti in vista dell'ottenimento o dell'esercizio di un'autorizzazione amministrativa non sono automaticamente risarcibili: occorre dimostrare un affidamento giuridicamente apprezzabile sulla stabilità del provvedimento e un collegamento causale imputabile all'amministrazione.
- Quando il giudice di merito esclude il danno risarcibile per mancanza di affidamento e per assunzione del rischio da parte del richiedente, la censura in cassazione deve investire un vero errore di diritto e non la mera ricostruzione alternativa dei fatti.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale richiede la prova di una condotta illecita o colposa, del danno e del nesso causale; se il pregiudizio deriva da un rischio assunto consapevolmente dal privato, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
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