Sentenza del 26/10/2022 n. 1239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Avv. C.D. aveva impugnato un avviso bonario per il secondo acconto TARI 2015, deducendo la nullità della notifica e la carenza di motivazione dell'atto. In primo grado la CTP di Parma accolse il ricorso ritenendo carente la motivazione dell'avviso (mancata esplicitazione del calcolo). Iren Ambiente s.p.A. e Iren S.p.A. proposero appello censurando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado per: notifica via PEC anteriore all'entrata in vigore della normativa che consente la notifica telematica (10.01.2016), illeggibilità dell'allegato (file .dat e non pdf/p7m), e notifica a soggetto diverso (Iren S.p.A. invece di Iren Ambiente S.p.A.). In sede di appello sono state altresì dedotte questioni di merito sulla fondatezza dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello delle appellanti (Iren Ambiente S.p.A. e Iren S.p.A.), riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. C.D. per le ragioni preliminari: notifica via PEC anteriore al 10/01/2016 (quindi inesistente/insuscettibile di sanatoria), file allegato illeggibile (.dat e non pdf/p7m) e notifica effettuata al soggetto errato (Iren S.p.A. invece di Iren Ambiente S.p.A.). Pur ritenendo poi che, sul merito, l'avviso bonario conteneva elementi idonei a rappresentare il calcolo richiesto, il Collegio ha comunque deciso per l'inammissibilità procedurale. Per gli errori dei giudici di primo grado nel non rilevare d'ufficio tali vizi, la CTR ha disposto la condanna dell'appellato Avv. C.D. al pagamento delle spese del grado pari a Euro 800,00, ripartiti Euro 400,00 a favore di ciascuna appellante (oltre accessori di legge). Inoltre ha riconosciuto che la precedente condanna di Iren S.p.A. in primo grado doveva essere riequilibrata, disponendo la ripartizione delle spese del grado.
Norme richiamate
Legge Finanziaria 2007 (art. unico, comma 162)
Individua i requisiti minimi che gli atti di accertamento dei tributi locali devono contenere (presupposti di fatto, ragioni giuridiche, indicazione ufficio, responsabile del procedimento, modalità e termini di impugnazione, termine per il pagamento, sottoscrizione). La CTP di primo grado si era richiamata a tale comma per censurare la carenza motivazionale dell'avviso.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (modifica al D.Lgs. 546/1992, art. 16-bis)
"le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria deve avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione"
Stabilisce il regime di notificazione telematica per il processo tributario; tuttavia la norma è applicabile dal 10/01/2016 (salvo sperimentazioni), per cui notifiche PEC anteriori a quella data nel contenzioso tributario sono state ritenute invalide e insuscettibili di sanatoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 57, comma 2 e art. 61)
Art. 57 c.2 disciplina le conseguenze in sede di appello relativo a questioni non dedotte in primo grado; art. 61 fissa i termini per proporre appello. La CTR ha richiamato tali disposizioni nel contesto delle eccezioni preliminari e della possibilità di rilevare d'ufficio nullità di notifica che incidono sui termini.
Codice di Procedura Civile (art. 327, 342, 345, 348-bis, 348-ter)
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello... non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza... Questa disposizione non si applica quando la parte contumace ... dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione..." (art. 327 citato nel testo)
Art. 327 c.p.c. (secondo comma) consente eccezioni relative alla decorrenza dei termini quando vi è nullità della notificazione; gli articoli citati (342, 345, 348-bis, 348-ter) disciplinano forma e contenuto dell'atto di impugnazione e la correttezza della motivazione dell'appello. La CTR ha ritenuto applicabile il principio che le nullità di notifica rilevabili d'ufficio incidono sui termini e sull'ammissibilità dell'impugnazione.
Legge n. 212/2000 (art. 7 - principio di motivazione)
Richiama il principio generale di adeguata motivazione degli atti di accertamento tributario. In primo grado tale principio era stato invocato per censurare l'avviso; la CTR, pur riconoscendo che la motivazione dell'avviso bonario poteva risultare leggibile e comprensibile, ha ritenuto le eccezioni processuali preliminari decisive.
Massime di principio
- Notifiche via PEC nel processo tributario anteriori al 10/01/2016 sono, di regola, inesistenti e non sanabili: il ricorso così notificato va dichiarato inammissibile d'ufficio.
- Gli allegati informatici devono essere leggibili e avere le estensioni corrette (es. .pdf e .pdf.p7m per i documenti firmati digitalmente); file illeggibili (.dat) possono integrare motivo di inammissibilità.
- La notifica deve essere diretta al corretto soggetto che ha emanato l'atto impugnato: la notificazione a ente diverso rende il ricorso inammissibile.
- Le eccezioni processuali preliminari (difetti di notifica, inammissibilità formale) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e possono assorbire le questioni di merito.
- L'avviso bonario può essere impugnato quando contiene una pretesa fiscale definita e quantificata; tuttavia anche se il merito fosse fondato, vizi processuali di notifica possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se il giudice di primo grado non rileva d'ufficio vizi processuali rilevabili, il giudice d'appello può riformare la decisione e riequilibrare le spese, anche disponendo la restituzione o la ripartizione delle somme già liquidate.
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