Sentenza del 26/10/2022 n. 4719 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Deduzione dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Sindacabilità da parte dell'A.F. delle scelte imprenditoriali del contribuente - Sussiste. (1° massima). Accertamento - Deduzione dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Inerenza ex art. 109 Tuir - Tenuta della contabilità e fatture a carico del contribuente - Onere della prova a carico dell'AF. (2° massima). Accertamento - Presunzioni semplici e legali - Divieto di doppia presunzione. (3° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento fiscale per operazioni oggettivamente inesistenti: l'ufficio ha contestato la deducibilità di costi sostenuti dalla società (in particolare spese correlate a campagne pubblicitarie/marketing) ritenendoli fittizi e non inerenti ai fini dell'art. 109 TUIR, richiedendo la loro disconoscibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la società ha fornito prova adeguata della reale attività pubblicitaria (volantini, locandine, brochure, aggiornamenti del sito internet) e della correlata crescita di fatturato; pertanto l'ufficio non ha assolto il proprio onere probatorio relativamente alla fittizietà delle operazioni e l'accertamento è stato respinto. La sentenza richiama però il principio per cui l'Amministrazione può sindacare la congruità dei costi e dei ricavi ma deve dimostrare la fittizietà con prove logiche o storiche, e il divieto della doppia presunzione nella valutazione degli indizi.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 art. 62 (oggi art. 95, comma 5)
La norma è richiamata in relazione alla valutazione della congruità dei costi nel reddito d'impresa; l'Amministrazione può sindacare la loro attendibilità economica, ma l'onere di dimostrare la fittizietà grava sull'ufficio qualora il contribuente tenga contabilità e fatture regolari.
La deducibilità dei costi richiede inerenza; il contribuente deve documentare la natura e la correlazione dei costi all'attività aziendale mediante scritture e fatture, mentre l'ufficio deve provare l'inesistenza o la fittizietà dell'operazione per disconoscerne la deducibilità.
Principi sulle presunzioni: le presunzioni (semplici o legali) devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la prova logica deve partire da un fatto noto; è vietata la doppia presunzione tra presunzioni semplici (praesumptio de praesumpto).
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità economica di costi e ricavi esposti in bilancio, ossia può valutare le scelte imprenditoriali, ma per disconoscere costi dedotti deve fornire prova della fittizietà delle operazioni.
- Quando il contribuente tiene regolare contabilità e dispone di fatture/documenti, l'onere di provare che le operazioni sono inesistenti spetta all'ufficio tributario; se l'ufficio adempie al proprio onere, il contribuente è chiamato a fornire la prova contraria.
- La documentazione diretta dell'attività (es. materiali di campagna pubblicitaria, evidenze di aggiornamento sito, congruenza tra spese e aumento di fatturato) è efficace per dimostrare l'inerenza e la genuinità dei costi.
- Nella valutazione degli indizi il giudice deve compiere una valutazione complessiva: gli elementi indiziari vanno apprezzati nella loro concordanza e non in modo atomistico; le presunzioni semplici non possono essere sovrapposte l'una sull'altra (divieto di doppia presunzione).
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e rendere disponibili documentazione comprovante l'effettiva esecuzione delle prestazioni o delle campagne (contratti, materiali, ordini, report, prove di distribuzione/attività online) e curare la tenuta contabile per rendere più difficile il disconoscimento da parte dell'Amministrazione.
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