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Sentenza

Sentenza del 26/10/2022 n. 786 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

Accertamento - IVA - Imposte dirette - Trasparenza per presunzione - Società di capitali a ristretta base sociale - Maggiori redditi - Doppia imposizione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova per presunzioni - Onere della prova - Prova contraria - Contraddittorio endoprocedimentale - Accessi, ispezioni verifiche - Diritti del contribuente - Sottoscrizione avviso di accertamento -Processo tributario - Specificità dei motivi di appello - Riproposizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori redditi e IVA ritenuti conseguiti/indotti da operazioni oggettivamente inesistenti e per la successiva imputazione dei maggiori redditi ai soci (trasparenza per presunzione). Questioni procedurali connesse al contraddittorio endoprocedimentale, accessi/ispezioni svolti presso il professionista, sottoscrizione dell'avviso da parte di un dipendente delegato e correttezza/completezza dei motivi di appello in sede di gravame.

La decisione

La Corte ha affermato i seguenti principi: (1) per le società di capitali a ristretta compagine sociale si presume che i maggiori redditi non distribuiti siano comunque imputati ai soci, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento da parte della società (trasparenza per presunzione); (2) l'accertamento nei confronti della società è antecedente logico-giuridico rispetto a quello sui soci e i giudizi vanno coordinati (sospensione o riunione); (3) il maggior reddito imputabile ai soci è pari al maggior reddito accertato alla società (al lordo delle imposte), non essendosi realizzata imposizione intermedia; (4) l'Amministrazione può dimostrare la natura oggettivamente inesistente di operazioni anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (es.: incongruenze nella numerazione e datazione delle fatture, assenza di tracce bancarie, falsità del DURC, inidoneità degli assetti dell'emittente); in presenza di tali presunzioni l'onere probatorio si sposta sul contribuente; (5) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta annullamento dell'avviso se il contribuente in giudizio dimostra le ragioni non meramente pretestuose che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio; (6) il termine per presentare memorie dopo accessi/ispezioni spetta anche se le attività si sono svolte presso il professionista che detiene le scritture; (7) l'avviso può essere sottoscritto da un impiegato delegato senza che la delega sia allegata all'atto, e la delega stessa può essere depositata in uno dei gradi del giudizio; (8) in appello l'impugnante deve formulare motivi specifici e non è sufficiente riproporre genericamente le censure già presentate in primo grado. Complessivamente la decisione valorizza le argomentazioni probatorie dell'Amministrazione ma tutela i diritti processuali del contribuente, con possibili annullamenti per violazioni procedurali.

Norme richiamate

  • Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000)

    Garantisce il diritto al termine per la presentazione di memorie dopo accessi, ispezioni e verifiche; tale diritto si applica anche quando le attività sono svolte presso il professionista incaricato che detiene le scritture contabili.

  • Principio della "trasparenza per presunzione" in materia di imposte dirette

    Per le società a ristretta base sociale si presume che maggiori redditi non dichiarati siano imputati ai soci in mancanza di specifica delibera di distribuzione, salvo prova dell'accantonamento o reinvestimento da parte della società.

  • Regole probatorie e sulle presunzioni in materia tributaria (giurisprudenza e principi generali)

    L'Amministrazione può formulare deduzioni tramite presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; di fronte a tali presunzioni l'onere della prova contraria grava sul contribuente con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Norme del processo tributario sull'appello

    In appello l'attore deve esporre motivi specifici relativi al contenuto della sentenza impugnata; non è ammessa la mera riproposizione generica delle censure già presentate in primo grado.

  • Regole sulla sottoscrizione degli atti amministrativi e sulla delega

    Un avviso di accertamento può essere sottoscritto da un impiegato delegato senza che la delega sia allegata all'atto; la delega è documento che l'Amministrazione può depositare in uno qualsiasi dei gradi del giudizio se la sua esistenza o validità viene contestata.

Massime di principio

  • Se una società di capitali ha pochi soci e risultano maggiori redditi non giustificati, si presume l'imputazione ai soci salvo prova che i proventi siano stati reinvestiti o accantonati dalla società; il contribuente deve fornire documentazione concreta per superare la presunzione.
  • L'accertamento verso la società precede logicamente quello verso i soci: i giudizi vanno coordinati (sospensione o riunione) per evitare decisioni confliggenti.
  • La doppia imposizione non richiede meccanismi mitigatori quando la distribuzione non è stata mai dichiarata e quindi l'imposizione intermedia non è avvenuta; il reddito imputabile ai soci è il lordo accertato alla società.
  • L'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; elementi indiziari fattuali (incongruenze fatture, assenza di pagamenti bancari, falsità documentali, assetti inidonei) possono essere decisivi e spostare l'onere probatorio sul contribuente.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può portare all'annullamento dell'accertamento se il contribuente dimostra quali concreti argomenti avrebbe articolato; è quindi essenziale che l'Amministrazione coinvolga il contribuente prima dell'atto finale quando richiesto.
  • Il diritto a produrre memorie dopo controlli vale anche se le ispezioni si svolgono presso il professionista che detiene le scritture: il professionista è considerato mandatario e la tutela del contribuente permane.
  • Gli atti possono essere sottoscritti da personale delegato senza allegare immediatamente la delega, ma l'Amministrazione deve poter produrre la delega se la sua validità è contestata; questo non incide sulla legittimazione processuale immediata dell'atto.
  • In appello è obbligatorio formulare motivi specifici: la mera riproposizione delle censure già respinte in primo grado può essere insufficiente per ottenere l'accoglimento del gravame.

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