Sentenza del 26/10/2022 n. 786 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Accertamento - IVA - Imposte dirette - Trasparenza per presunzione - Società di capitali a ristretta base sociale - Maggiori redditi - Doppia imposizione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova per presunzioni - Onere della prova - Prova contraria - Contraddittorio endoprocedimentale - Accessi, ispezioni verifiche - Diritti del contribuente - Sottoscrizione avviso di accertamento -Processo tributario - Specificità dei motivi di appello - Riproposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori redditi e IVA ritenuti conseguiti/indotti da operazioni oggettivamente inesistenti e per la successiva imputazione dei maggiori redditi ai soci (trasparenza per presunzione). Questioni procedurali connesse al contraddittorio endoprocedimentale, accessi/ispezioni svolti presso il professionista, sottoscrizione dell'avviso da parte di un dipendente delegato e correttezza/completezza dei motivi di appello in sede di gravame.
La decisione
La Corte ha affermato i seguenti principi: (1) per le società di capitali a ristretta compagine sociale si presume che i maggiori redditi non distribuiti siano comunque imputati ai soci, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento da parte della società (trasparenza per presunzione); (2) l'accertamento nei confronti della società è antecedente logico-giuridico rispetto a quello sui soci e i giudizi vanno coordinati (sospensione o riunione); (3) il maggior reddito imputabile ai soci è pari al maggior reddito accertato alla società (al lordo delle imposte), non essendosi realizzata imposizione intermedia; (4) l'Amministrazione può dimostrare la natura oggettivamente inesistente di operazioni anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (es.: incongruenze nella numerazione e datazione delle fatture, assenza di tracce bancarie, falsità del DURC, inidoneità degli assetti dell'emittente); in presenza di tali presunzioni l'onere probatorio si sposta sul contribuente; (5) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta annullamento dell'avviso se il contribuente in giudizio dimostra le ragioni non meramente pretestuose che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio; (6) il termine per presentare memorie dopo accessi/ispezioni spetta anche se le attività si sono svolte presso il professionista che detiene le scritture; (7) l'avviso può essere sottoscritto da un impiegato delegato senza che la delega sia allegata all'atto, e la delega stessa può essere depositata in uno dei gradi del giudizio; (8) in appello l'impugnante deve formulare motivi specifici e non è sufficiente riproporre genericamente le censure già presentate in primo grado. Complessivamente la decisione valorizza le argomentazioni probatorie dell'Amministrazione ma tutela i diritti processuali del contribuente, con possibili annullamenti per violazioni procedurali.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000)
Garantisce il diritto al termine per la presentazione di memorie dopo accessi, ispezioni e verifiche; tale diritto si applica anche quando le attività sono svolte presso il professionista incaricato che detiene le scritture contabili.
Principio della "trasparenza per presunzione" in materia di imposte dirette
Per le società a ristretta base sociale si presume che maggiori redditi non dichiarati siano imputati ai soci in mancanza di specifica delibera di distribuzione, salvo prova dell'accantonamento o reinvestimento da parte della società.
Regole probatorie e sulle presunzioni in materia tributaria (giurisprudenza e principi generali)
L'Amministrazione può formulare deduzioni tramite presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; di fronte a tali presunzioni l'onere della prova contraria grava sul contribuente con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Norme del processo tributario sull'appello
In appello l'attore deve esporre motivi specifici relativi al contenuto della sentenza impugnata; non è ammessa la mera riproposizione generica delle censure già presentate in primo grado.
Regole sulla sottoscrizione degli atti amministrativi e sulla delega
Un avviso di accertamento può essere sottoscritto da un impiegato delegato senza che la delega sia allegata all'atto; la delega è documento che l'Amministrazione può depositare in uno qualsiasi dei gradi del giudizio se la sua esistenza o validità viene contestata.
Massime di principio
- Se una società di capitali ha pochi soci e risultano maggiori redditi non giustificati, si presume l'imputazione ai soci salvo prova che i proventi siano stati reinvestiti o accantonati dalla società; il contribuente deve fornire documentazione concreta per superare la presunzione.
- L'accertamento verso la società precede logicamente quello verso i soci: i giudizi vanno coordinati (sospensione o riunione) per evitare decisioni confliggenti.
- La doppia imposizione non richiede meccanismi mitigatori quando la distribuzione non è stata mai dichiarata e quindi l'imposizione intermedia non è avvenuta; il reddito imputabile ai soci è il lordo accertato alla società.
- L'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; elementi indiziari fattuali (incongruenze fatture, assenza di pagamenti bancari, falsità documentali, assetti inidonei) possono essere decisivi e spostare l'onere probatorio sul contribuente.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può portare all'annullamento dell'accertamento se il contribuente dimostra quali concreti argomenti avrebbe articolato; è quindi essenziale che l'Amministrazione coinvolga il contribuente prima dell'atto finale quando richiesto.
- Il diritto a produrre memorie dopo controlli vale anche se le ispezioni si svolgono presso il professionista che detiene le scritture: il professionista è considerato mandatario e la tutela del contribuente permane.
- Gli atti possono essere sottoscritti da personale delegato senza allegare immediatamente la delega, ma l'Amministrazione deve poter produrre la delega se la sua validità è contestata; questo non incide sulla legittimazione processuale immediata dell'atto.
- In appello è obbligatorio formulare motivi specifici: la mera riproposizione delle censure già respinte in primo grado può essere insufficiente per ottenere l'accoglimento del gravame.
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