Sentenza del 26/10/2022 n. 31695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n.4 contro la sentenza della Corte di cassazione n.12779/2016 che aveva accolto il ricorso del contribuente e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.228/2014. L'Ufficio deduceva due errori percettivi: 1) omissione del rilievo di un presunto giudicato interno con riferimento all'applicabilità della presunzione sui movimenti bancari ai lavoratori autonomi/professionisti; 2) mancato riconoscimento che l'accertamento si fondava non solo su prelevamenti ma anche su versamenti e sul disconoscimento di costi, aspetti non compresi nel ricorso per cassazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure mosse dall'Agenzia costituiscano errori di diritto o di interpretazione e non errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.4, quindi non idonei a fondare la revocazione. La Corte ha inoltre ricordato che la sentenza costituzionale n.228/2014 si configura come ius superveniens e, se la nuova disciplina richiede accertamenti di fatto non effettuati, la competenza è al giudice di merito mediante rinvio; conseguentemente le questioni sollevate dovevano essere trattate in sede di merito e non con il rimedio revocatorio.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Rimedio per revocazione; la Corte ribadisce che esso richiede un errore di fatto concreto e non è strumento per correggere errori di diritto o di interpretazione.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Individua le ipotesi di revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che le doglianze dell'Ufficio non configurino un errore di fatto rilevante ai sensi di questa norma.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
presunzione legale derivante dai movimenti bancari
Alla luce della sentenza costituzionale n.228/2014 la presunzione relativa ai movimenti bancari va interpretata limitatamente: i prelevamenti producono presunzione di ricavo solo per i titolari di reddito d'impresa; l'equiparazione tra impresa e professionista introdotta dalla legge 2004 è stata parzialmente disapplicata.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402
La modifica normativa che aveva equiparato imprese e professionisti ai fini della presunzione bancaria è stata oggetto di scrutinio dalla Corte costituzionale e la parte relativa ai compensi è stata dichiarata illegittima.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
Decisione ius superveniens che ha inciso sulla portata della presunzione bancaria, richiedendo la disapplicazione delle disposizioni modificate e la conseguente necessità, se il nuovo assetto giuridico lo richiede, di ulteriori accertamenti di merito.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. n.23041/2015; Cass. n.34209/2019)
Orientamenti che recepiscono gli effetti della decisione costituzionale e stabiliscono che, quando il nuovo quadro normativo impone accertamenti di fatto, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di merito.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammesso per errore di fatto reale; non può essere usato per correggere errori di diritto, interpretazioni giuridiche o il modo in cui la Corte ha valutato e sussunto i fatti.
- Una sentenza costituzionale che introduce un ius superveniens impone la disapplicazione della norma incostituzionale: in cassazione, se il nuovo diritto richiede accertamenti di fatto non compiuti, la Corte deve rinviare la causa al giudice di merito anziché decidere nel merito.
- Dopo la sentenza Corte cost. n.228/2014 la presunzione dei movimenti bancari di cui all'art. 32 DPR 600/1973 non può essere automaticamente estesa ai professionisti per i prelevamenti; per i lavoratori autonomi/professionisti l'Ufficio non può basare l'accertamento esclusivamente sulle risultanze bancarie senza ulteriori elementi probatori.
- Le censure che confondono questioni di fatto e di diritto o che pretendono di trasformare un'interpretazione giuridica in un errore di fatto sono inammissibili in sede di revocazione.
- Se l'accertamento fiscale coinvolge versamenti, prelevamenti e contestazione di costi, il corretto rimedio è il riesame in sede di merito alla luce del quadro normativo vigente, non la revocazione per presunti errori percettivi della Corte di legittimità.
- L'amministrazione pubblica che promuove revocazione deve dimostrare l'esistenza di un vero errore di fatto; la Corte di cassazione è molto rigorosa nel distinguere errori di fatto (ammissibili) da errori di diritto o di valutazione (inammissibili).
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