Sentenza del 26/10/2022 n. 2760 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Impugnazione delle sentenze oltre i termini di legge nel processo tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività rispetto al termine di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Le spese di giudizio sono compensate, stante la prevalenza di questioni di rito e non di merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento. L'appello dell'Agenzia è stato proposto oltre il termine legale fissato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/92 (termine lungo di sei mesi dal deposito/pubblicazione della sentenza). L'Agenzia non ha fornito prova della tempestiva spedizione/ notifica dell'appello e, essendo stata parte costituita nel primo grado, non poteva invocare l'ignoranza del processo per ottenere il termine straordinario.
Norme richiamate
art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce il termine lungo (sei mesi) per l'impugnazione se nessuna parte notifica la sentenza; l'eccezione alla disciplina dice che non si applica se la parte non costituita dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
art. 327 c.p.c.
Regola la decadenza dall'impugnazione: i termini per proporre impugnazioni decorrono dalla data di pubblicazione/deposito della sentenza; va letta in combinato con l'art. 133 c.p.c.
art. 133 c.p.c.
Stabilisce che la sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria; il deposito è il momento di perfezionamento della sentenza e fa decorrere i termini per le impugnazioni.
Cassazione, sez. V, sent. n. 9897/2001
Cass. sez. V, 20/07/2001, n. 9897
Conferma che il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito senza necessità di comunicazione dell'ufficio giudiziario; la mancata comunicazione non impedisce il decorso del termine.
Cassazione, sez. V, sent. n. 6466/2002
Cass. sez. V, 06/05/2002, n. 6466
Ribadisce che l'eccezione alla decorrenza del termine riguarda solo la parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità delle notificazioni.
Cassazione, ordinanza n. 405/2001
Precisa che la notifica dell'atto introduttivo impone alla parte di seguire lo svolgimento del processo e che la conoscenza della proposizione del ricorso è elemento sufficiente per ritenere conoscenza del processo.
Massime di principio
- Il termine per impugnare decorre dal deposito/pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione dell'ufficio giudiziario: la parte deve monitorare i provvedimenti del procedimento in cui è costituita.
- Una parte già costituita nel giudizio di primo grado non può ottenere il termine straordinario invocando la propria ignoranza del processo; l'eccezione opera solo per la parte non costituita che dimostri la nullità delle notifiche iniziali.
- L'onere di provare la tempestiva proposizione e notifica dell'appello grava sull'appellante (es. ricevute di spedizione/raccomandata, attestazioni di consegna all'ufficio postale).
- La mancata comunicazione del deposito da parte della cancelleria non sospende o interrompe il decorso del termine di impugnazione; la pubblicazione/deposito è l'atto costitutivo della esistenza della sentenza.
- In decisioni risolte su questioni di rito la compensazione delle spese è frequente; la definizione sulla tardività può chiudere il processo senza entrare nel merito della controversia.
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