Cassazione Penale, Sentenza n. 40498/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e relative evasioni fiscali (IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2013). Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte d'Appello avrebbe tratto una "confessione" dalla mancata giustificazione dei rapporti con la società emittente le fatture (Confezioni Alessandro) e avrebbe invertito l'onere della prova. Inoltre, deduce l'errato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), osservando la propria estraneità, la buona condotta, lo stato familiare, il lavoro attuale e la modesta entità del danno all'erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere articolato in fatto, ritenendo che le valutazioni di merito (doppia conforme) fossero fondate su concreti elementi probatori: la società emittente risultava in stato di abbandono, con utenze cessate e fatturato sproporzionato alle capacità della società (oltre dieci milioni senza conto corrente), e mancavano giustificazioni sui rapporti commerciali. La Corte ha inoltre richiamato il principio che, in materia penale tributaria, il dolo nell'utilizzazione di fatture inesistenti si può desumere dalla consapevolezza dell'operatore circa l'inadempimento del fornitore, e ha ritenuto legittimo il rifiuto delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e per il comportamento processuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo consistente nella consapevolezza che il fornitore non ha assolto l'imposta; tale dolo può essere desunto dalla circostanza che l'utilizzatore sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inadempimento del fornitore.
Richiamato dal ricorrente come vizio di legge, ma la Corte ha ritenuto non sussistente un errore di diritto nelle valutazioni di merito relative all'accertamento delle fatture inesistenti.
Codice di procedura penale, art. 192
Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata e non contraddittoria rispetto agli accertamenti fattuali.
La Corte d'Appello ha esercitato la discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo assenti elementi positivi e valorizzando il comportamento processuale, decisione che in assenza di errori di diritto è insindacabile in Cassazione.
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Limite alla esposizione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato considerato formulato nei limiti necessari ma comunque generico e articolato in fatto, con richiesta di rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Base giuridica per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, Sent. n. 19012/2015)
Precisa che l'onere probatorio dell'Erario in sede tributaria non si trasporta automaticamente in sede penale: il giudice penale può desumere il dolo dall'insieme degli elementi di fatto che fanno ritenere la consapevolezza dell'inadempimento del fornitore.
Massime di principio
- In materia di reati tributari legati all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il giudice penale può inferire il dolo dall'insieme degli elementi di fatto (es. condizioni dell'impresa emittente, assenza di utenze, incongruenze contabili, sproporzione di fatturato, inesistenza di conto corrente), senza che ciò costituisca una pericolosa inversione automatica dell'onere della prova.
- Le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale e confermate in appello sono in linea di massima insindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici; pertanto il ricorso per cassazione non può chiedere una rivalutazione globale delle prove.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi concreti e un comportamento processuale collaborativo; il mero richiamo a circostanze personali o alla modesta entità del danno può non essere sufficiente.
- Chi utilizza fatture deve conservare e poter esibire documentazione che dimostri la genuinità delle operazioni (contratti, documenti di trasporto, movimenti bancari, corrispondenza commerciale): l'assenza di tali prove rende probabile la qualificazione come operazioni inesistenti.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale formulare motivi precisi e di diritto: censure generiche o basate sulla riqualificazione probatoria rischiano l'inammissibilità.
- In presenza di contestazioni su fatture emesse da soggetti 'anomali' (sedi abbandonate, utenze cessate, fatturati incongrui), il giudice può ritenere legittimo trarre deduzioni probatorie anche in assenza di una prova diretta del comportamento fraudolento del fornitore.
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