Cassazione Civile, Ordinanza n. 33594/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della controparte, liquidando euro 30.000 per danno non patrimoniale ed euro 7.000 per danno patrimoniale. La sentenza di legittimità che aveva rigettato il precedente ricorso del medesimo soggetto è stata quindi impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo un asserito errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe parlato di danno morale derivante da "reato", mentre il ricorrente sosteneva che la sua assoluzione penale con formula "perché il fatto non sussiste" escludesse in modo incontrovertibile l'esistenza del reato; perciò la decisione sarebbe stata fondata sulla supposizione di un fatto inesistente. In sostanza, il ricorrente sosteneva anche che vi fosse contrasto con il giudicato penale assolutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'esistenza o meno di un reato non integri un "fatto" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; ha inoltre osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché questa non aveva affermato l'esistenza del reato, ma solo la difficoltà di liquidare equitativamente il danno morale da reato. Ha aggiunto che il dedotto contrasto con il giudicato penale non è motivo di revocazione della sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., e che, in ogni caso, l'eventuale errore sarebbe stato di giudizio, non percettivo, dunque non emendabile con revocazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rinvio al giudice civile per la decisione sulle sole conseguenze civili dopo l'annullamento della pronuncia penale.
delimita il mezzo della revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione.
l'errore di fatto revocatorio richiede la supposizione di un fatto storico decisivo, non una questione giuridica o qualificatoria.
il contrasto con precedente giudicato non è stato ritenuto deducibile nel giudizio di revocazione proposto contro sentenza di cassazione secondo il regime richiamato dalla Corte.
artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
non contemplano la revocazione della sentenza di cassazione per contrasto con un precedente giudicato.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione della sentenza di cassazione, l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe la qualificazione giuridica di una circostanza o la valutazione della sua rilevanza.
- Non può parlarsi di errore revocatorio quando la critica mira, in realtà, a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata attraverso una diversa lettura del contenuto motivazionale.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per far valere il contrasto con un precedente giudicato, ove tale ipotesi non sia contemplata dal sistema dei rimedi revocatori applicabili alle decisioni di legittimità.
- L'errore di giudizio o di diritto, anche se travestito da errore percettivo, non è emendabile mediante revocazione.
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