Cassazione Civile, Ordinanza n. 23445/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva prestato attività per oltre quattro anni presso la medesima impresa utilizzatrice tramite tre contratti di somministrazione a termine stipulati con un'agenzia interinale, con proroghe e senza soluzione di continuità tra le missioni. In primo grado e in appello aveva chiesto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, in via principale nei confronti dell'utilizzatrice e in subordine nei confronti dell'agenzia, sostenendo: (i) la nullità del primo contratto per discrepanza tra contratto commerciale di somministrazione e contratto di lavoro quanto a mansioni e inquadramento; (ii) la violazione delle regole sull'onere della prova circa le ragioni legittimanti la somministrazione; (iii) l'incompatibilità della disciplina interna con la direttiva 2008/104/CE per assenza di limiti effettivi alle missioni successive e per difetto del requisito di temporaneità; (iv) la violazione della clausola collettiva sulle proroghe, assumendo che i rinnovi fossero in realtà proroghe del medesimo rapporto. La Corte d'appello aveva escluso la conversione, ritenendo la discrasia iniziale mero errore materiale e non abusivo, nel caso concreto, il ricorso alla somministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non censurato adeguatamente l'accertamento di fatto della Corte territoriale secondo cui la difformità tra mansioni/inquadramento nei primi contratti era frutto di mero errore materiale e non determinava nullità per difetto di forma scritta. Ha invece accolto il terzo motivo, reputando che la Corte d'appello non avesse svolto una valutazione completa e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità sulla possibile elusione del requisito di temporaneità mediante reiterazione di missioni successive presso la stessa utilizzatrice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda considerando tutte le circostanze pertinenti e i principi indicati. Il secondo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003
richiamati per contestare la legittimità della somministrazione e la rilevanza della discordanza tra contratto commerciale e contratto di lavoro; la Corte non accoglie la censura sulla sola difformità formale, ma rinvia per la verifica dell'eventuale abuso complessivo dell'istituto.
invocato per sostenere che l'onere di provare le ragioni giustificative della somministrazione gravasse sul datore di lavoro/utilizzatore; motivo assorbito per l'accoglimento del terzo motivo.
richiamati per censurare l'uso di presunzioni e il valore indiziario della mancata riutilizzazione della lavoratrice; motivo assorbito.
Direttiva 2008/104/CE
la Corte afferma che il requisito della temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale è immanente alla disciplina e che il giudice di merito deve verificare, caso per caso, se la reiterazione delle missioni ne abbia eluso la finalità.
art. 22, comma 2, d.lgs. 276/2003
norma richiamata nel motivo relativo alla direttiva; il testo non consente una statuizione diversa dal rinvio per la verifica dell'abuso.
richiamato nel motivo sulla compatibilità con il diritto UE; la Corte valorizza l'interpretazione conforme alla direttiva e il requisito implicito di temporaneità.
come modificato nel 2014, è evocato per sostenere l'assenza di limiti alle missioni successive e di causale; la Corte richiama i principi UE per il controllo dell'abuso.
art. 267 TFUE
richiesto il rinvio pregiudiziale, ma negato perché la Corte di giustizia si era già pronunciata sulla questione rilevante.
la reiterazione abusiva della somministrazione può integrare un contratto in frode alla legge, con conseguente nullità secondo l'ordinamento interno.
il giudice può rilevare d'ufficio le nullità, ma nel caso concreto la difformità iniziale non è stata ritenuta sufficiente a integrare nullità del contratto di somministrazione.
art. 47 CCNL agenzie di somministrazione di lavoro
richiamato in relazione alle proroghe; il relativo motivo è stato assorbito.
invocati per l'indennità risarcitoria correlata alla dedotta illegittimità della somministrazione; la questione resta assorbita.
Massime di principio
- Nella somministrazione di lavoro a termine, la mera discordanza tra il contratto commerciale di fornitura e il contratto di lavoro somministrato, ove sia frutto di errore materiale e venga corretta nei fatti, non determina automaticamente nullità o conversione del rapporto.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se la reiterazione di missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite della temporaneità, così da realizzare un uso abusivo dell'istituto e una possibile elusione di norme imperative.
- Il requisito della temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale va considerato immanente alla disciplina interna in interpretazione conforme alla direttiva 2008/104/CE, anche se la legge nazionale non lo esprime in modo testuale.
- Per accertare l'abuso della somministrazione non basta richiamare il superamento di un termine complessivo; occorre una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti, inclusa l'assenza di una spiegazione oggettiva per la successione delle missioni e la durata effettiva dell'assegnazione.
- Quando la questione di diritto dell'Unione sia già stata chiarita dalla Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale può essere omesso e il giudice nazionale deve applicare i principi già enunciati.
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