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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 6281 - Corte di Cassazione

ICI - Avviso di accertamento - Stato di pertinenzialità di un'area - Istituto della correzione/integrazione della dichiarazione - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a due immobili, con deduzione della decadenza del potere impositivo e, soprattutto, della natura pertinenziale delle aree assoggettate a tassazione. Il ricorrente sosteneva che l'omessa indicazione in dichiarazione della pertinenzialità potesse essere sanata in sede giurisdizionale richiamando il principio delle Sezioni Unite sulle integrazioni/correzioni dichiarative, nonché eccepiva rilievi sull'accatastamento unitario, sull'edificabilità e sulla configurazione effettiva del vincolo di pertinenzialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando le decisioni delle Commissioni tributarie di merito. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in materia ICI (e per riflesso IMU), il riconoscimento dello stato di pertinenzialità presuppone una specifica scelta/manifestazione di volontà del contribuente che deve emergere dalla denuncia/dichiarazione al Comune; pertanto il contribuente che non abbia denunciato la pertinenzialità non può limitarsi a dedurla solo in giudizio per sviare l'accertamento. Per effetto ciò l'atto impositivo è legittimo, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    Richiamato come riferimento normativo alla disciplina ICI; la Corte valuta che tale norma non autorizza l'omissione della specifica dichiarazione di pertinenzialità e non consente la sua sanatoria in sede contenziosa.

  • DPR n. 322 del 1998, artt. 2 e 8

    "resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto..."

    La Corte distingue il principio di integrazione/correzione delle dichiarazioni (esplicitato da modifiche legislative a tali articoli) applicabile alle imposte sui redditi, dalla fattispecie ICI: il rimedio delle correzioni non può essere esteso alla dichiarazione del rapporto di pertinenzialità, che ha natura anche volontaria.

  • Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016 (giurisprudenza)

    Riferimento alla sentenza che ammette, nel settore delle imposte sui redditi, la possibilità di far valere in giudizio errori/omissioni della dichiarazione; la Corte osserva però che tale principio non è trasferibile alla dichiarazione della pertinenzialità ICI/IMU.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato per spiegare che il rapporto di pertinenzialità presuppone una scelta di destinazione del proprietario: elemento soggettivo richiesto per il riconoscimento della pertinenzialità.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. in l. n. 248 del 2006

    Indica che, pur cessando l'obbligo di denuncia ICI dal 18/12/2007, rimangono fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta; la Corte ne deduce che anche per l'IMU è necessaria la specifica dichiarazione del contribuente per ottenere l'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area pertinenziale.

  • Sez. V, n. 2143 del 24/01/2023 (giurisprudenza)

    Conferma il principio secondo cui, anche dopo la soppressione della dichiarazione ICI, per escludere l'autonoma imponibilità di un'area in chiave IMU è necessaria una specifica dichiarazione del contribuente.

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato da legge n. 228/2012)

    Norma procedurale richiamata dalla sentenza in relazione al contributo unificato; la Corte ha dichiarato dovuto il versamento aggiuntivo previsto.

Massime di principio

  • La qualificazione di area come pertinenziale rileva non solo per aspetti oggettivi (destinazione durevole) ma anche per un elemento soggettivo: la scelta esplicita del proprietario. Pertanto il contribuente deve dichiarare specificamente la pertinenzialità per ottenere l'esenzione o la riduzione.
  • Se il contribuente non ha denunciato la pertinenzialità nell'ambito delle dichiarazioni/denunce previste, non può limitarsi a dimostrarla solo in sede di giudizio per sottrarsi all'accertamento ICI/IMU: la giurisprudenza consolidata respinge la sanatoria processuale di tale omissione.
  • L'accatastamento unitario o l'esistenza di vincoli materiali/edificatori non sostituiscono la dichiarazione di volontà del proprietario: la prova della pertinenzialità richiede anche elementi che attestino la scelta di destinazione del bene.
  • Per l'IMU, nonostante l'abolizione dell'obbligo formale di denuncia ICI, permangono adempimenti relativi alle riduzioni: chi intende usufruire dell'esclusione per pertinenzialità dovrebbe comunque provare di avere effettuato la specifica comunicazione o produzione di atti idonei in via amministrativa.
  • Linee operative consigliate: presentare sempre, nei termini utili, la dichiarazione o comunicazione comunale che qualifichi un'area come pertinenziale; conservare documentazione che dimostri la scelta di destinazione (es. atti, volture, documenti catastali tempestivi, corrispondenza con il Comune); se la dichiarazione non è stata presentata, cercare prima di tutto rimedi amministrativi o documentalmente comprovare precedenti riconoscimenti prima di proporre l'eccezione in giudizio.

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