Cassazione Civile, Ordinanza n. 38336/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso delle spese che una proprietaria aveva anticipato per interventi eseguiti su una strada privata di sua proprietà, utilizzata come via di passaggio a favore dell'immobile della vicina in forza di servitù volontaria costituita con atto notarile del 1974. La ricorrente sosteneva che, in base alla pattuizione costitutiva della servitù e all'art. 1069, comma 3, c.c., le spese di manutenzione della striscia di terreno dovessero gravare sul proprietario del fondo dominante; assumeva inoltre che, essendo intervenuta una donazione e non una vendita a titolo oneroso, non operasse la clausola che prevedeva la ripartizione delle spese solo in caso di alienazione onerosa a terzi. Con il secondo motivo censurava la condanna alle spese del giudizio di legittimità, sostenendo di essere risultata vittoriosa in cassazione nel precedente giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la sentenza impugnata del giudice di rinvio era sorretta da più rationes decidendi autonome, e che il ricorso non aveva censurato una delle ragioni decisive, quella secondo cui le opere eseguite non costituivano mera manutenzione o conservazione, ma interventi innovativi e straordinari, non urgenti e idonei a modificare lo stato dei luoghi; ciò rendeva comunque infondata la pretesa di rimborso. Sul secondo motivo ha ritenuto corretto il criterio di liquidazione delle spese applicato dal giudice di rinvio, che deve attenersi alla soccombenza valutata all'esito globale del processo, potendo anche condannare la parte vittoriosa in una fase ma complessivamente soccombente. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo del proprietario del fondo dominante di sopportare le spese di manutenzione necessarie per l'esercizio della servitù; la Corte, però, evidenzia che la censura non supera una ratio decisiva fondata sulla qualificazione delle opere come non meramente manutentive.
È richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che il giudice del rinvio regola le spese in base alla soccombenza globale dell'intero processo.
La censura sulle spese è dichiarata inammissibile perché conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito o di rinvio è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a fondarla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque ferma per la motivazione non attinta.
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere effettuata avendo riguardo alla soccombenza valutata all'esito complessivo della lite e non con riferimento atomistico ai singoli gradi del giudizio; può quindi essere condannata alle spese anche la parte che sia risultata vittoriosa in una fase ma complessivamente soccombente.
- Ai fini dell'applicazione di una clausola o di una norma che pone a carico di una parte le spese di manutenzione di un'opera connessa a una servitù, è decisiva la qualificazione in fatto degli interventi eseguiti: se essi non integrano mera manutenzione o conservazione, ma opere innovative e straordinarie, la pretesa di rimborso non può fondarsi su quella disciplina.
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