Cassazione Civile, Ordinanza n. 19755/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di un ente sanitario aveva agito per ottenere il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alla categoria DS del comparto sanità, deducendo di avere svolto di fatto mansioni riconducibili alla declaratoria di tale categoria, in particolare funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, risoluzione di problemi del personale e verso l’utenza, acquisto di materiale di farmacia e organizzazione del personale. La Corte di merito aveva valorizzato documentazione e prova testimoniale ritenendole idonee a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori e aveva quindi riconosciuto le differenze retributive rispetto alla categoria DS, senza riconoscere invece l’indennità di coordinamento. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due, esaminati congiuntamente, denunciavano violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo da un lato che la lavoratrice non avesse svolto attività proprie della declaratoria DS e, dall’altro, che per l’acquisizione della categoria fossero necessari il previgente inquadramento in categoria D e lo svolgimento al 31.8.2001 di reali mansioni di coordinamento, requisiti che la lavoratrice non avrebbe avuto. Il terzo motivo, formulato anch’esso come violazione di legge e del CCNL, assumeva che la sentenza avesse indebitamente sovrapposto il riconoscimento della categoria DS al diritto all’indennità di coordinamento, come se il primo comportasse automaticamente il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha chiarito che la categoria DS, pur definita nei contratti collettivi come livello economico, corrisponde in concreto a una vera e propria posizione/mansione, con una declaratoria che rileva per le attività effettivamente svolte; in tale prospettiva, la controversia non verteva sui requisiti formali di accesso alla categoria tramite categoria D e indennità di coordinamento, ma sul diritto alle differenze retributive conseguenti all’esercizio di fatto delle mansioni superiori. I primi due motivi sono stati ritenuti in parte inconferenti e in parte inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del merito, contro l’accertamento della Corte territoriale basato su documentazione e testimonianze. Il terzo motivo è stato giudicato incoerente rispetto al decisum, poiché la sentenza impugnata non aveva affatto riconosciuto l’indennità di coordinamento, ma solo le differenze retributive correlate alla categoria DS. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna dell’azienda sanitaria alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura non colpisce realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
l’omesso esame è censurabile solo se riguarda fatti decisivi effettivamente trascurati; non consente una rivalutazione delle prove o un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
viene richiamato come parametro per leggere le conseguenze dell’esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 19, lett. b, CCNL 19.4.2004
è richiamato come una delle modalità di accesso formale alla categoria DS, distinta però dalla diversa ipotesi di riconoscimento derivante dallo svolgimento di fatto delle mansioni.
CCNL 7.4.1999
la Corte lo menziona per affermare che la categoria DS, pur definita come livello economico, è assistita da una propria declaratoria di mansioni.
CCNL 20.6.2001
richiamato insieme al precedente per sostenere che la categoria DS non ha solo rilievo economico, ma individua anche specifiche mansioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
viene applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, una categoria classificatoria può avere natura sostanzialmente mansionale anche se nel contratto collettivo è descritta come livello economico: ciò che rileva è la declaratoria delle attività effettivamente svolte.
- Le censure di legittimità non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la sentenza di merito abbia già motivatamente valorizzato documenti e testimonianze.
- Il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori va distinto dai requisiti formali previsti per l’accesso alla categoria tramite percorsi contrattuali specifici; occorre verificare quale sia il reale petitum e la concreta ratio della decisione impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando attribuisce alla sentenza un contenuto diverso da quello effettivamente deciso, ad esempio sostenendo il riconoscimento di un’indennità non liquidata dal giudice di merito.
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