Cassazione Civile, Ordinanza n. 23094/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013 emesso da un comune nei confronti di un’università agraria per alcuni terreni. Nei giudizi di merito l’ente contribuente aveva sostenuto che i terreni fossero sempre stati utilizzati per finalità istituzionali, in particolare come pascolo di bovini ed equini nell’ambito di usi civici esercitati dagli utenti aventi titolo, e quindi dovessero beneficiare dell’esenzione. In cassazione l’ente deduceva, con due motivi, la violazione di norme processuali e tributarie: da un lato lamentava che la CTR avesse omesso di considerare una perizia di parte e una documentazione fotografica che, a suo dire, avrebbero provato l’utilizzazione istituzionale del fondo; dall’altro sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente escluso l’applicabilità dell’esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali non commerciali e che, comunque, il comune avesse determinato l’imposta senza adeguati riscontri oggettivi e indagini in loco.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e di norme processuali, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in cassazione; ha inoltre ricordato che il giudice di merito è libero di valutare le prove e che la consulenza/perizia di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile o comunque infondato: ha ribadito che l’esenzione IMU/ICI per immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali non commerciali richiede la prova, a carico del contribuente, del requisito soggettivo e soprattutto di quello oggettivo, cioè dell’effettivo svolgimento esclusivo dell’attività agevolata; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. È stata inoltre reputata generica e di fatto la doglianza sul calcolo della base imponibile e sulla mancata effettuazione di indagini in loco. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con puntuale indicazione delle norme violate e con specifiche argomentazioni; non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito.
artt. 115, 116, 99 e 183 c.p.c.
La loro invocazione non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un riesame del materiale probatorio o della valutazione di merito.
art. 40, comma 6, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio
È richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato, ma la Corte non ne accoglie la censura per difetto di specificità e per impropria richiesta di riesame del merito.
L’esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; l’onere di provarne i presupposti grava sul contribuente che la invoca.
La censura relativa alla determinazione dell’imposta è stata ritenuta generica e di fatto, senza elementi idonei a incrinare il giudizio di merito sul calcolo della base imponibile.
È richiamato quale requisito soggettivo dell’ente che può beneficiare dell’esenzione; deve trattarsi di ente non avente come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Documenti non prodotti nei giudizi di merito o successivi al periodo d’imposta non sono utilizzabili in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti e delle prove rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- Il giudice di merito ha piena discrezionalità nell’individuare e valutare le prove ritenute decisive; non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio, specie quando lo reputi implicitamente irrilevante.
- La consulenza o perizia di parte non ha autonomo valore probatorio e costituisce una semplice allegazione difensiva tecnica: il giudice può disattenderla senza doverne sviluppare una confutazione specifica, se fonda il decisum su argomenti incompatibili.
- Le esenzioni d’imposta, in quanto derogatorie della regola generale di imposizione, devono essere provate da chi le invoca; ciò vale anche per l’esenzione degli immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali non commerciali.
- Ai fini dell’esenzione per immobili utilizzati da enti non commerciali, non basta dimostrare la natura dell’ente o la destinazione astratta del bene: occorre provare l’effettivo svolgimento, in concreto ed in via esclusiva, dell’attività agevolata secondo le modalità richieste dalla norma.
- In cassazione non sono utilizzabili documenti nuovi o comunque non prodotti nei gradi di merito, salvo i limiti di legge; le doglianze basate su tali documenti non possono essere scrutinabili.
- Censure sulla quantificazione della base imponibile o sul calcolo del tributo, se formulate in modo generico e apodittico, sono inidonee a fondare la cassazione della sentenza di merito.
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