Cassazione Civile, Ordinanza n. 04163/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di vigilanza)
La controversia
Un imprenditore che gestiva una stazione di rifornimento carburanti conveniva in giudizio la società incaricata del servizio ispettivo di videosorveglianza, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni, deducendo una serie di furti subiti nel 2012 e, in particolare, che nella notte del 14 maggio 2012 l’allarme si era attivato ma, nonostante la video-ispezione e il sopralluogo di una pattuglia, il furto era comunque stato consumato senza adeguata tutela. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale per canoni; in appello, invece, la società aveva ottenuto riforma parziale della decisione, con accertamento dell’avvenuto adempimento dei propri obblighi contrattuali sulla base del video e della relazione di servizio, e con accoglimento della riconvenzionale limitatamente ad alcune fatture. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ultrapetizione ex artt. 112 e 99 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado senza specifica domanda; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 167 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato un orario del furto non dedotto dalla controparte e avrebbe deciso su fatti estranei al thema decidendum, trascurando che l’istituto non avrebbe assolto gli obblighi contrattuali; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non sarebbero stati considerati i precedenti episodi di furto e le doglianze sulla complessiva inefficienza dell’impianto e del servizio di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado possono essere disposte anche d’ufficio dal giudice di appello, senza necessità di una specifica domanda, essendo effetto automatico della riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri sull’onere della prova in tema di inadempimento: il creditore deve allegare il titolo e l’inadempimento, mentre il debitore può provare l’adempimento; la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulle risultanze istruttorie e sul video prodotto, da cui risultava che il furto era avvenuto in un momento successivo alla ricezione dell’allarme e all’ispezione, escludendo così un inadempimento della società di vigilanza. È stato inoltre chiarito che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato parimenti respinto perché i fatti richiamati dal ricorrente non erano stati oggetto di impugnazione in appello e, comunque, il vizio di omesso esame non può riguardare argomentazioni difensive o elementi istruttori, ma solo fatti storici decisivi e discussi tra le parti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
il giudice non incorre in ultrapetizione quando dispone le restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza, trattandosi di effetto legale della decisione di appello
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza di ultrapetizione, ma ritenuto non violato
è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando valuta le prove acquisite o considera i fatti non contestati
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione autonoma
la violazione ricorre solo se l’onere probatorio viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del secondo motivo, relativo a violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riesaminare il merito o la valutazione delle prove
la riforma della sentenza estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti; viene meno l’efficacia esecutiva della sentenza riformata e sorge l’obbligo restitutorio
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente censure che mirino solo a contestare l’apprezzamento delle prove non legali o la diversa lettura del materiale istruttorio
Massime di principio
- Nelle obbligazioni di mezzi assunte da un istituto di vigilanza, il creditore non può pretendere la garanzia assoluta di impedire il furto, ma deve dimostrare l’inadempimento rispetto alle prestazioni pattuite; il debitore può liberarsi provando di avere eseguito le attività convenute.
- In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre al debitore spetta provare l’adempimento o il fatto estintivo della pretesa.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per la sola scelta del giudice di valorizzare alcune prove rispetto ad altre, ma solo se la decisione si fonda su prove non introdotte in giudizio o su fatti non consentiti dal quadro processuale.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è ravvisabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola legale; non basta dissentire dalla sua valutazione del compendio probatorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per censurare argomentazioni difensive, elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
- La riforma della sentenza di primo grado comporta, per effetto dell’art. 336 c.p.c., il venir meno dell’efficacia esecutiva della decisione riformata e degli atti esecutivi dipendenti, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte, anche senza domanda espressa, potendo il giudice disporre il ripristino d’ufficio.
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