Cassazione Civile, Ordinanza n. 05378/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore di condominio)
La controversia
La controversia nasce da numerosi messaggi di posta elettronica inviati nell’arco di circa due anni da una condomina all’amministratore del condominio, ritenuti dall’attore di contenuto ingiurioso e lesivi della sua reputazione, con richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. In primo grado il Giudice di pace ha accolto la domanda e ha condannato la convenuta al pagamento di euro 3.000, oltre accessori e spese. In appello la condanna è stata confermata dal Tribunale. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe applicato la causa di non punibilità prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 7/2016, perché le espressioni contestate sarebbero state dettate da uno stato d’ira provocato dal ritardo dell’amministratore nell’invio di documentazione necessaria per un rogito; inoltre deduceva l’omessa ammissione di prove testimoniali e contestava la quantificazione del danno, ritenendo non provato il pregiudizio; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione di una dichiarazione testimoniale che escludeva l’uso di parole ingiuriose in condominio e la mancata escussione di ulteriori testi, anche sulla sua temporanea residenza all’estero. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, oltre a evidenziare carenze di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che il Tribunale aveva già escluso lo stato d’ira e la provocazione, confermando il danno non patrimoniale da frasi ingiuriose contenute in reiterati messaggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur prospettando violazioni di legge, mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza specifica indicazione degli atti richiamati e con censura non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la doglianza sull’omesso esame non riguardava un vero fatto storico decisivo, ma contestava nuovamente l’apprezzamento istruttorio del giudice di merito; ha anche rilevato che la motivazione impugnata spiegava l’irrilevanza delle prove non ammesse. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
I motivi che formalmente denunciano violazione di legge o omesso esame non sono ammissibili quando, nella sostanza, richiedono una rivalutazione del merito o delle prove.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, precisando quando siano stati prodotti e se siano presenti nel fascicolo.
art. 4 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
È richiamato dalla ricorrente come causa di non punibilità per il fatto commesso nello stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso; la Corte però non applica la norma, perché il relativo presupposto fattuale è stato escluso in fatto dai giudici di merito.
È richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso come norma sostanziale rispetto al contenuto ingiurioso delle e-mail, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
È invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione e la scelta delle prove appartengono al giudice di merito.
È richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno, ma il motivo è comunque dichiarato inammissibile perché diretto a una nuova valutazione di merito.
È richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni, rilevando che la censura mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: quando la critica mira a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un preciso fatto storico discusso tra le parti; non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale istruttorio o la mancata ammissione di prove ritenute irrilevanti dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiamati; la mancata indicazione puntuale del loro contenuto, della loro produzione e della loro collocazione processuale determina inammissibilità della censura.
- La scelta delle prove ritenute attendibili e la valutazione della loro rilevanza rientrano nel potere esclusivo del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è affetta da vizi logici o giuridici rilevanti.
- Quando i giudici di merito hanno escluso in fatto la provocazione o lo stato d’ira invocati a giustificazione della condotta, la parte non può ottenere in cassazione una rivalutazione alternativa dei medesimi elementi fattuali sotto la veste di violazione di legge.
Come è indicizzato
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