Cassazione Civile, Ordinanza n. 39407/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Più soggetti agivano in primo grado lamentando che l'accesso a un viale carrabile in terra battuta, insistente sulla proprietà della convenuta e terminante in uno spiazzo di parcheggio, era stato precluso nel febbraio 2003 mediante la posa di un cancello chiuso con lucchetto. Chiedevano la reintegrazione nel possesso del diritto di passaggio pedonale e carrabile fino alla loro proprietà, deducendo di avere sempre utilizzato quel percorso. Il tribunale rigettava la domanda per mancata prova del possesso; la corte d'appello confermava. In cassazione la parte ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la corte d'appello omesso di valorizzare una lettera del 3.3.2003 quale riconoscimento del passaggio; 2) violazione degli artt. 1140, 1027 e ss. e 1068 c.c. per avere ritenuto insufficiente la prova dell'uso del passaggio ai fini della tutela possessoria; 3) e 4) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per asserita valorizzazione solo di alcune deposizioni testimoniali senza considerare tutto il materiale istruttorio; 5) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per mancata considerazione dell'asserita incapacità/inattendibilità di alcuni testi; 6) violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo alla ritenuta incapacità a testimoniare di un altro teste. La resistente eccepiva anche difetto di ius postulandi del difensore e mancanza di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di ius postulandi, rilevando che la procura in calce al ricorso era valida come procura speciale e che il ricorso era comunque sottoscritto anche da un avvocato iscritto all'albo speciale. Nel merito ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: la lettera del 3.3.2003 non conteneva un riconoscimento del diritto di passaggio e, comunque, proveniva da un mandatario senza efficacia confessoria; la censura sulla prova del possesso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione; le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'attendibilità dei testi non si confrontavano con la motivazione della corte territoriale, che aveva esaminato l'intero compendio istruttorio; la censura sull'omessa audizione di un teste era generica, non indicava le conclusioni d'appello né la decisività della prova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per sostenere il possesso del passaggio, ma la Corte ha ritenuto che la prova di un uso sporadico non basti a dimostrare un possesso tutelabile.
Richiamato in relazione alla servitù di passaggio, ma senza che fosse dimostrato un esercizio continuo del relativo diritto.
Richiamato nel contesto della pretesa servitù di passaggio, senza che la prova del possesso risultasse adeguata.
La censura è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio motivazionale ma tende a sollecitare una diversa lettura delle prove.
La doglianza sull'omessa pronuncia è inammissibile se non è specificamente allegato come e dove la questione sia stata devoluta al giudice di appello.
L'appello deve essere specifico; la censura in cassazione è inammissibile se non chiarisce il contenuto delle conclusioni e la decisività della questione riproposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; il ricorso è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa ricostruzione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
- La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è, di regola, speciale senza bisogno di un espresso riferimento al giudizio di legittimità; l'inammissibilità non può essere dichiarata se il ricorso è sottoscritto anche da almeno un difensore munito di abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della rilevanza delle singole prove appartiene al giudice di merito, che può fondare la decisione su alcune risultanze e disattenderne altre purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento; non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- La censura relativa alla mancata ammissione o valutazione di una prova è inammissibile se non indica specificamente la decisività del mezzo istruttorio, la tempestività della relativa istanza e il preciso contenuto delle conclusioni processuali rilevanti.
- Per la tutela possessoria o petitoria di un preteso diritto di passaggio non basta allegare un uso saltuario del transito: occorre dimostrare un esercizio continuo e idoneo a integrare il possesso della servitù o del diritto invocato.
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