Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il recupero di euro 604.800,00 oltre interessi, conseguente a vicende relative a un finanziamento pubblico concesso a una società poi dichiarata fallita. Il credito pubblico era stato affermato da pronunce della Corte dei conti passate in giudicato e, in parallelo, era stata accolta un’azione revocatoria contro il pagamento dei canoni di locazione effettuato dalla società debitrice in favore della ricorrente. La destinataria dell’ingiunzione aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51, 52, 66 e 70 l.f., sostenendo che, essendo stata promossa anche dal curatore un’azione revocatoria, il singolo creditore non avrebbe potuto procedere autonomamente all’esecuzione e che l’eventuale effetto della revocatoria dovesse ricadere nella massa fallimentare; 2) violazione dell’art. 2 R.D. n. 639/1910 e degli artt. 2901 e 2909 c.c., assumendo che il Ministero non vantasse alcun credito verso di essa, perché i procedimenti avevano riguardato solo la debitrice originaria; 3) medesime violazioni, deducendo in subordine che il credito non fosse determinato nell’ammontare, poiché la revocatoria avrebbe riguardato solo un accordo novativo e non il contratto di locazione; 4) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., contestando l’efficacia del giudicato sulle questioni di prescrizione e sull’azionabilità del credito verso il terzo, nonché lamentando che la Corte dei conti non avesse esaminato specifiche censure. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto i motivi inammissibili, sia per difetti di autosufficienza e specificità del ricorso, sia perché le questioni erano già coperte da giudicato interno/esterno e comunque contrastavano con l’orientamento secondo cui l’azione revocatoria del singolo creditore, non essendo azione esecutiva in senso proprio, non è preclusa dalla sola pendenza di una procedura fallimentare, salvo interferenza con un’azione del curatore; inoltre il credito risultava fondato sui giudicati della Corte dei conti e la prescrizione non poteva essere fatta valere ignorando tale giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la carenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo chiaro e sintetico le domande e lo svolgimento del processo. Ha poi affermato l’inammissibilità del primo motivo per giudicato interno e, nel merito, ha richiamato il principio per cui l’azione revocatoria ordinaria del singolo creditore non è di per sé preclusa dalla procedura fallimentare quando il curatore non abbia proseguito o promosso analoga azione. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili perché pretendevano di mettere in discussione il giudicato formatosi sulle sentenze della Corte dei conti e perché non rispettavano il principio di specificità/autosufficienza, anche quanto alla dedotta prescrizione. Il quarto motivo è stato parimenti respinto in rito, poiché la ricorrente non aveva riprodotto integralmente la decisione assunta come giudicato esterno e, comunque, la prescrizione non poteva essere fatta decorrere dalla mera erogazione del contributo, ma dalla revoca del contributo stesso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto, nonché la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, le censure sono inammissibili.
art. 51 L.F.
Non preclude, di per sé, la prosecuzione dell’azione revocatoria proposta dal singolo creditore, poiché tale azione non è un atto esecutivo in senso proprio.
art. 52 L.F.
Le regole del concorso dei creditori non sono incompatibili con la prosecuzione dell’azione revocatoria del singolo creditore quando non vi sia interferenza con analoga iniziativa del curatore.
art. 66 L.F.
È richiamato in relazione all’autonoma azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento.
art. 70 L.F.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sorte del bene oggetto di revocatoria, ma senza accoglimento.
art. 2 R.D. 639/1910
L’ingiunzione fiscale è legittima se fondata su un credito certo, liquido ed esigibile derivante da giudicato.
È richiamato in relazione all’azione revocatoria e ai suoi effetti di inefficacia relativa verso il creditore agente.
Il giudicato formatosi sulle decisioni della Corte dei conti vincola le parti e non può essere rimesso in discussione nel presente giudizio.
È richiamato dalla ricorrente per contestare il giudicato, ma la censura è respinta perché non supportata da adeguata riproduzione della decisione asseritamente passata in giudicato.
La questione del concorso del creditore era già coperta dal giudicato formatosi nel giudizio contabile.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte esclude che il credito fosse prescritto per effetto del giudicato e della decorrenza del termine dalla revoca del contributo.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta prescrizione, senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non contiene una esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa e non consente, senza accesso diretto agli atti, di comprendere il contenuto delle domande, delle difese e della decisione impugnata.
- La deduzione di violazioni di legge non può tradursi in una contestazione generica del giudicato: chi invoca l’inesistenza o la diversità del giudicato deve riprodurre compiutamente il contenuto della decisione che assume non vincolante, indicando puntualmente i passaggi rilevanti.
- L’azione revocatoria ordinaria del singolo creditore non è qualificabile come azione esecutiva in senso proprio e non è automaticamente preclusa dalla procedura fallimentare del debitore; la preclusione sorge solo se interviene un’azione del curatore che conduca all’acquisizione del bene alla massa o comunque determini interferenza concorsuale rilevante.
- La pronuncia che accoglie la revocatoria non travolge la validità dell’atto dispositivo, ma ne dichiara l’inefficacia relativa verso il solo creditore agente; di conseguenza, l’eventuale fase esecutiva riguarda un bene che resta fuori dal patrimonio del debitore e, se non acquisito dal curatore, anche fuori dalla massa fallimentare.
- Quando il credito posto a base dell’ingiunzione fiscale deriva da un giudicato, non è consentito rimettere in discussione, nel giudizio successivo, l’esistenza, l’entità o la prescrizione del credito se tali profili risultano coperti dal giudicato stesso.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione di contributi pubblici, il termine non decorre necessariamente dalla data di erogazione delle somme, ma dal momento in cui si verificano le circostanze di fatto e di diritto che legittimano la richiesta di restituzione, come la revoca del contributo.
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