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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30194/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi vertono su due filoni principali. Per Mario Zirafi si deduceva violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazione: i giudici avrebbero valutato il compendio probatorio in modo generico, senza rispondere alle censure di appello e fondandosi su indizi non corroborati, negando l'applicabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 e contestando la congruità degli indizi a supporto del capo O) (favoreggiamento/sfruttamento). Per Michelangelo Saporito e Gicu Radu la questione centrale riguardava la contraddizione tra dispositivo e motivazione nella sentenza di primo grado: il dispositivo escludeva l'aggravante di cui all'art. 4, n. 7 legge n. 75/58, mentre la motivazione la dava per implicita o la bilanciava con le attenuanti. Da ciò derivava la questione della prescrizione dei reati (calcolo del termine di prescrizione differente se l'aggravante è considerata sussistente). I difensori di Saporito e Radu hanno inoltre dedotto vizi di motivazione, mancato esame delle argomentazioni difensive e, per Radu, questioni relative a misure di sicurezza eccessive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mario Zirafi e lo ha condannato al pagamento delle spese e di C€ 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità. Quanto ai ricorsi di Michelangelo Saporito e Gicu Radu, la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'intervenuta prescrizione: essendo l'aggravante di cui all'art. 4, n. 7 legge n. 75/58 stata espressamente esclusa nel dispositivo della sentenza di primo grado, non poteva essere valorizzata implicitamente in motivazione per modificare il calcolo della prescrizione; i reati contestati a Saporito (capo X) e Radu (capo T) si sono pertanto estinti per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Saporito e Radu. Tutti gli altri motivi proposti nei loro ricorsi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    art. 73, comma 1 e comma 5

    Il comma 5 (lieve entità) va valutato concretamente con riferimento a quantitativo e qualitativo della droga, personalità dell'imputato, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; gli indici sono valutati complessivamente e possono compensarsi; nel caso di Zirafi la valutazione di non lieve entità è risultata congrua e motivata (periodo non breve, quantitativo rilevante, non episodicità).

  • legge 20 febbraio 1958, n. 75 - artt. 3 e 4

    L'art. 3 n. 8 punisce lo sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione; l'art. 4 n. 7 è un'aggravante ad effetto speciale (commesso ai danni di più persone) che raddoppia la pena: tale aggravante incide sul calcolo del termine di prescrizione (raddoppio della pena e quindi allungamento del termine prescrizionale).

  • Codice penale

    art. 110; art. 81, comma 2; art. 157; art. 235

    Art. 110 (concorso di persone); art. 81, comma 2 (continuità/formazione di reato continuato) rilevante per il calcolo della pena; art. 157 disciplina la prescrizione tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale; art. 235 riguarda le misure di sicurezza (contestata da Radu).

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 546; art. 616

    Art. 125 comma 3 (contenuto e limiti del ricorso per cassazione) e la necessità di critica specifica alla motivazione impugnata: ricorsi generici sono inammissibili; art. 546 c.p.p. (motivazione della sentenza) richiamata come parametro relativo all'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto; art. 616 c.p.p. consente l'obbligo di versare somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità dolosa o colposa del ricorso.

Massime di principio

  • Quando vi sia contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale in linea di principio il dispositivo letto in udienza; la motivazione non può modificare il dispositivo se non in presenza di un errore materiale obiettivo che giustifichi la rettifica a favore dell'imputato.
  • Le aggravanti 'ad effetto speciale' (es. art. 4, n. 7 legge n. 75/58) incidono sul calcolo del termine di prescrizione: se l'aggravante viene ritenuta sussistente la prescrizione si calcola sul maggior termine risultante dall'aumento della pena.
  • La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 va compiuta in concreto e in modo unitario, tenendo conto di quantitativo/qualitativo della sostanza, della durata, della personalità dell'agente, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze; gli indicatori possono compensarsi reciprocamente.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti ad una critica generica o a una alternativa valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito è destinato all'inammissibilità.
  • La Corte d'appello non può modificare in pejus una sentenza di primo grado se la modifica non è stata impugnata dal pubblico ministero; l'assenza di impugnazione da parte della parte pubblica limita l'azione correttiva in peius.

Testo integrale

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