Cassazione Penale, Sentenza n. 3811/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riducendo pero' l'importo contestato da Euro 95.000,00 a Euro 68.661,22. L'imputato ha articolato sette motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al verbale assembleare del 2.10.2012, alla testimonianza del dott. Martorana e alla lettera di dimissioni; 2) contestazione dell'attendibilita' dei libri e scritture contabili; 3) errata qualificazione giuridica della condotta (bancarotta preferenziale e non distrattiva); 4) mancata assunzione di prove decisive (esame dell'imputato e escussione del teste D'Alessandro) e diniego della rinnovazione dell'istruttoria; 5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuita' (art. 219 L. fall.); 6) mancato riconoscimento della causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p.; 7) vizio di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per motivi processuali e di merito i motivi 1, 2, 4, 6 e 7 (in parte perche' si risolvevano in mera rivalutazione del fatto preclusa in cassazione, in parte per difetto di specificita' o per essere motivi inediti). Ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla riqualificazione in bancarotta preferenziale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il rimborso di versamenti soci o l'autoliquidazione di compensi, se non configurati come crediti liquidati ed esigibili, puo' integrare la bancarotta per distrazione. Ha altresi' rigettato il quinto motivo sul riconoscimento della specialita' attenuante di tenuita' del danno, osservando che la determinazione deve tener conto dell'entita' assoluta della distrazione e che l'importo di circa Euro 68.661,22 e' ritenuto rilevante e non compatibile con la tenuita' del danno. Conseguentemente la sentenza di appello resta confermata nei suoi effetti, con la riduzione dell'importo della distrazione stabilita in appello, e il ricorso e' respinto. Il vincitore principale e' il resistente.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 219
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuita' va valutata in relazione alla diminuzione assoluta del patrimonio derivante dalla distrazione; la Corte ha ritenuto che l'importo distratto non fosse tale da giustificare il riconoscimento dell'attenuante.
La causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto e' applicabile solo se ricorrono i relativi presupposti soggettivi e l'entita' della pena rientra nei limiti edittali; la Corte ha osservato che tali condizioni non sussistono nel caso di specie senza la previa riqualificazione o attenuazione della fattispecie.
Regola la postergazione dei crediti dei soci. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra restituzione di versamenti in conto capitale (che puo' integrare distrazione) e restituzione di mutui soci (che puo' integrare bancarotta preferenziale), rilevando l'assenza, nel caso concreto, della prova della natura di mutuo.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1 e comma 3
Limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione: non sono ammessi motivi che consistono in una mera rivalutazione del fatto o in censure gia' svolte e disattese in appello; i motivi nuovi dedotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
Codice di procedura penale - artt. 603 e 495
Regole sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la riassunzione o l'ammissione di nuove prove richiede che i dati probatori precedenti siano incerti e che il mezzo di prova richiesto sia decisivo; la Corte ha ritenuto che le prove richieste non fossero decisive né urgenti.
Criteri generali per la determinazione della pena (circostanze che incidono su quantificazione e misura). La Corte ha osservato che, in caso di eventuale fissazione di pene accessorie in misura elevata, sarebbe richiesta motivazione specifica, ma nel caso concreto le pene accessorie sono state ancorate alla pena principale determinata al minimo.
Massime di principio
- In cassazione e' preclusa la rinnovata valutazione del merito e dei fatti: non si possono prospettare semplici letture alternative del compendio probatorio gia' valutato dal giudice di merito.
- La mancanza di beni o valori al fallimento rispetto alla consistenza documentata costituisce presunzione di distrazione quando e' accertata la disponibilita' dell'amministratore al momento pertinente.
- Per integrare il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e' sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni patrimoniali possano arrecare danno ai creditori, indipendentemente dalla consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La riqualificazione della condotta da distrazione a preferenziale richiede prove chiare sulla natura dei versamenti (mutuo vs conto capitale) o su compensi previamente deliberati; in mancanza la qualificazione in distrazione puo' essere confermata.
- Il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuita' si basa sull'entita' assoluta della diminuzione patrimoniale derivante dalla condotta, non sulla sua incidenza percentuale sul passivo generale.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria deve essere adeguatamente motivata indicando la decisivita' delle prove richieste; rinunzie o comportamenti difensivi in primo grado possono incidere sull'ammissibilita' della rinnovazione.
- Motivi nuovi non sollevati in appello o valutazioni meramente alternative sono inammissibili in cassazione ai sensi delle norme di legittimita' procedurale.
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