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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02828/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 280,78, della quale era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo. Nel giudizio di pace era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il debito era stato definito con la procedura di cd. pace fiscale prevista dal d.l. n. 119 del 2018, con compensazione integrale delle spese. Il contribuente aveva appellato solo il capo sulle spese, ma il tribunale aveva rigettato l'appello e lo aveva condannato a rifondere all'agente della riscossione euro 2.500,00 oltre accessori. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la definizione agevolata non poteva essere equiparata a un rigetto dell'opposizione ai fini delle spese e che queste andavano regolate secondo la soccombenza virtuale, non potendosi giustificare la compensazione automatica. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese d'appello, ritenendola superiore ai limiti del d.m. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis e lamentando l'assenza di specifica motivazione; ha chiesto la cassazione del capo spese e la rideterminazione delle spese del grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui l'annullamento ope legis del carico tributario per definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la compensazione delle spese perché la controversia viene definita da un fatto esterno e non per una soccombenza processuale in senso proprio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la liquidazione di euro 2.500,00, perché superiore ai parametri massimi ricavabili dal d.m. n. 55 del 2014 applicabile al caso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha liquidato le spese del grado d'appello in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata del carico tributario prevista dalla legge produce, quando ricorrono i presupposti, un effetto automatico di annullamento del debito litigioso e determina la cessazione della materia del contendere, senza che ciò equivalga a un rigetto nel merito dell'opposizione.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un fatto esterno alla lite e imposto dalla legge, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione, senza ricorrere necessariamente al criterio della soccombenza virtuale.
  • Il giudice che liquida i compensi professionali deve rispettare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis; una liquidazione eccedente i massimi consentiti è censurabile per violazione di legge.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il capo sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro quantificazione.
  • La mera assenza di una specifica motivazione non consente di convalidare una liquidazione delle spese che risulti comunque superiore ai limiti normativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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