Cassazione Civile, Ordinanza n. 02828/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 280,78, della quale era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo. Nel giudizio di pace era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il debito era stato definito con la procedura di cd. pace fiscale prevista dal d.l. n. 119 del 2018, con compensazione integrale delle spese. Il contribuente aveva appellato solo il capo sulle spese, ma il tribunale aveva rigettato l'appello e lo aveva condannato a rifondere all'agente della riscossione euro 2.500,00 oltre accessori. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la definizione agevolata non poteva essere equiparata a un rigetto dell'opposizione ai fini delle spese e che queste andavano regolate secondo la soccombenza virtuale, non potendosi giustificare la compensazione automatica. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese d'appello, ritenendola superiore ai limiti del d.m. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis e lamentando l'assenza di specifica motivazione; ha chiesto la cassazione del capo spese e la rideterminazione delle spese del grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui l'annullamento ope legis del carico tributario per definizione agevolata determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la compensazione delle spese perché la controversia viene definita da un fatto esterno e non per una soccombenza processuale in senso proprio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata la liquidazione di euro 2.500,00, perché superiore ai parametri massimi ricavabili dal d.m. n. 55 del 2014 applicabile al caso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha liquidato le spese del grado d'appello in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge sia sulla regolazione delle spese sia sulla liquidazione dei compensi
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
la definizione agevolata del carico tributario opera automaticamente, ipso iure, e nei debiti litigiosi determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere
d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018
indicato come base normativa della cd. pace fiscale applicata al caso
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come ius superveniens che, nei processi pendenti, avrebbe reso l'azione originariamente inammissibile
d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali nel grado di appello, con applicazione dei valori medi e dei limiti massimi
menzionato solo per delimitare la disciplina temporale applicabile, in quanto successivo e non applicabile ratione temporis
ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito sulla liquidazione delle spese
richiamato anche per affermare che la definizione agevolata comporta la compensazione delle spese della lite pendente
richiamato in via analogica per evidenziare che, anche nella definizione agevolata della controversia, le spese non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La definizione agevolata del carico tributario prevista dalla legge produce, quando ricorrono i presupposti, un effetto automatico di annullamento del debito litigioso e determina la cessazione della materia del contendere, senza che ciò equivalga a un rigetto nel merito dell'opposizione.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un fatto esterno alla lite e imposto dalla legge, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione, senza ricorrere necessariamente al criterio della soccombenza virtuale.
- Il giudice che liquida i compensi professionali deve rispettare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis; una liquidazione eccedente i massimi consentiti è censurabile per violazione di legge.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il capo sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro quantificazione.
- La mera assenza di una specifica motivazione non consente di convalidare una liquidazione delle spese che risulti comunque superiore ai limiti normativi applicabili.
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