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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09115/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione, limitata agli effetti civili, della sentenza di appello che aveva confermato il proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale a causa della tardività della querela. La parte civile chiedeva che si valutasse la persistenza della condotta illecita oltre il 10 marzo 2014 (data alla quale il PM aveva delimitato l'imputazione con modifica ex art. 516 c.p.p. a "dal 2011 fino al 10 marzo 2014") e sosteneva che il termine per proporre querela dovesse decorrere non da quella data ma dal momento in cui le offese avevano acquisito la piena conoscenza del reato (documentata, secondo la ricorrente, dal deposito della consulenza tecnica di parte in data 28 aprile 2015). La parte civile aveva inoltre chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento danni (domanda quantificata in Euro 7.000.000,00 o, in via provvisionale, Euro 100.000,00) e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della parte civile. Il principio richiamato (Sez. U., Di Marco) prevede che la parte civile non abbia interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per difetto della condizione di procedibilità (tardività della querela), posto che si tratta di pronuncia processuale che non procura vantaggi per l'azione civilistica nel processo penale. Ne consegue che la Cassazione non ha affrontato nel merito le questioni sostanziali (sulla qualificazione del reato come permanente o frazionato, e sulla decorrenza del termine di querela in relazione alla data di conoscenza della perizia). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2634 cod. civ.

    Norma che disciplina l'infedeltà patrimoniale; nel ricorso era la norma sostanziale alla base dell'accusa relativa agli atti del liquidatore ritenuti dannosi per la società.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma che consente la modifica dell'imputazione da parte del PM; nel processo il PM aveva delimitato temporalmente l'imputazione "dal 2011 fino al 10 marzo 2014", determinando la questione centrale sulla decorrenza del termine per la querela.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di condannare per fatto diverso da quello contestato; richiamato dai giudici di merito come limite a qualsiasi estensione dell'accusa oltre la modifica disposta dal PM.

  • art. 50 cod. proc. pen.

    Norma invocata nel ricorso nell'ambito delle questioni relative alla titolarità dell'azione penale e ai limiti dell'intervento del giudice rispetto all'imputazione formulata dall'accusa.

  • art. 124 cod. pen.

    Stabilisce i termini per la proposizione della querela; il punto controverso era il dies a quo del termine, ossia se dovesse decorrere dalla data dell'ultimo atto dispositivo (10/03/2014) o dalla data in cui le offese acquisirono piena conoscenza del reato (secondo la ricorrente, 28/04/2015).

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'impugnazione limitata agli effetti civili; la Corte d'appello era stata investita dei soli effetti della responsabilità civile ex art. 576 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Cassazione ha applicato tale disposizione alla ricorrente.

  • Sez. U., n. 35599 del 21/06/2012 (Di Marco)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte civile non ha interesse a impugnare il proscioglimento per difetto di querela quando tale proscioglimento sia intervenuto già in primo grado, atteso che si tratta di pronuncia meramente processuale che non assicura vantaggi per l'azione civilistica nel processo penale.

  • Sez. 5, n. 28461 del 14/07/2025

    Decisione recente che ribadisce il principio di inammissibilità per carenza di interesse della parte civile nelle ipotesi di proscioglimento in primo grado per tardività della querela.

  • Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021

    Giurisprudenza che precisa l'eccezione: la parte civile può avere interesse ad impugnare quando la Corte d'appello ribalta una sentenza di condanna e dichiari l'improcedibilità, poiché in tal caso viene meno una pronuncia favorevole ottenuta in primo grado.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità: la misura deve essere congrua rispetto alle ragioni dell'inammissibilità e all'attività processuale svolta.

Massime di principio

  • La parte civile di norma non ha interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per difetto della condizione di procedibilità (tardività della querela): in questi casi il rimedio per la tutela dei diritti civili risiede nella sede civilistica ordinaria.
  • Se il proscioglimento per difetto di querela interviene solo in appello dopo una condanna in primo grado, la parte civile può avere interesse a impugnare la decisione di proscioglimento (diversa situazione rispetto al proscioglimento già pronunciato in primo grado).
  • La modifica dell'imputazione da parte del PM (es. delimitazione temporale ex art. 516 c.p.p.) pone limiti alla ricostruzione giudiziale dei fatti penali: il giudice non può condannare per fatto diverso da quello contestato, ma resta l'obbligo di valutare le prove per determinare il dies a quo quando lo richiede la decisione sulla procedibilità.
  • Per i reati societari complessi o con possibili attività di occultamento, il termine di querela decorre dalla data in cui la persona offesa ha effettiva "piena conoscenza" degli elementi costitutivi del reato (ad es. dal deposito di una perizia tecnica che chiarisce dolo e danno): la prova di tale data è cruciale e grava spesso su chi eccepisce la tardività.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze processuali e pecuniarie (condanna alle spese e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi le impugnazioni devono essere valutate anche in termini di rischio di sanzioni.
  • Indipendentemente dall'esito penale, le pretese risarcitorie e restitutorie della parte lesa possono essere esperite nella sede civile, che non dipende dall'esito penale quando questo sia determinato da questioni processuali di procedibilità.

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