Cassazione Civile, Sentenza n. 7210/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Condominio aveva ottenuto in appello l'esclusione della debenza del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativamente a griglie e intercapedini posate lungo il perimetro del condominio, ritenute dall'appello come area privata aperta all'uso pubblico e realizzate con la licenza edilizia. Equitalia (esattore) e Roma Capitale impugnavano la sentenza, sostenendo che il canone è dovuto anche per l'utilizzazione particolare del suolo pubblico (o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio) indipendentemente da un formale provvedimento di concessione e che il giudice di appello aveva errato nel fondare l'esclusione del canone sulla mera liceità edilizia delle opere e non sulla valutazione della natura dell'utilizzo e del tempo dell'asservimento dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale di Roma Capitale e, conseguentemente, il ricorso principale di Equitalia Sud. Ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del Condominio. Ha compensato le spese del merito e ha condannato il Condominio a rimborsare a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge). Il provvedimento prevedeva altresì la condanna del Condominio a rifondere Equitalia (importo non specificato nel testo disponibile).
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 63
Il canone COSAP è configurato come corrispettivo per la concessione o per l'uso esclusivo/speciale di beni del demanio comunale; è dovuto per l'utilizzazione particolare del suolo pubblico anche senza formale atto di concessione quando sussiste un'utilizzazione di fatto; può applicarsi anche alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
legge 23.12.1998, n. 448, art. 31
Modifica normativa richiamata in relazione alla configurazione del canone previsto dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997
Regolamento comunale COSAP (Regolamento di Roma Capitale), art. 1
Il regolamento comunale estende l'applicazione del canone anche alle occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
d.P.R. n. 602/1973, artt. 12, 24, 25
Richiamati dalla parte (Equitalia) in relazione a profili processuali e di impugnazione collegati alla cartella esattoriale e alle spese; il motivo è stato prospettato dalla ricorrente con riferimento alla condanna alle spese
Codice di procedura civile, artt. 91 e 346
Richiamati dalla parte in relazione alla condanna alle spese e a vizi procedurali; la Corte ha affrontato la questione delle spese e della soccombenza
Richiamato dalla Corte per precisare che l'efficacia del giudicato esterno può riguardare accertamenti di fatto stabili ma non l'attività interpretativa di norme, che non vincola altri giudici
Massime di principio
- Il canone COSAP è dovuto per l'utilizzazione particolare o speciale del suolo pubblico anche in assenza di un formale provvedimento di concessione quando esiste un'utilizzazione di fatto.
- Le opere realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio possono essere soggette al canone se l'opera è stata realizzata in epoca successiva all'asservimento dell'area; il momento dell'asservimento è determinante per l'applicabilità del canone.
- La liceità urbanistica/edilizia dell'opera (assenza di abuso edilizio o presenza di licenza) è distinta dall'obbligo di pagamento del canone: la regolarità edilizia non esclude automaticamente l'obbligo COSAP.
- Le decisioni giurisdizionali che si limitano a interpretazioni delle norme non producono automaticamente un vincolo di giudicato esterno su altri giudici; il giudicato esterno può prevalere solo per accertamenti fattuali stabili secondo le regole sull'efficacia del giudicato.
- In sede di impugnazione, se non vi sono fatti nuovi da accertare e una parte era contumace in primo grado, la Corte può decidere il merito e rigettare il ricorso originario senza rinvio.
- Sotto il profilo delle spese, l'evoluzione della vicenda processuale può portare a compensazione delle spese del merito, ma la parte soccombente in sede di legittimità può essere condannata a rimborsare le spese di cassazione secondo liquidazione.
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