Cassazione Civile, Sentenza n. 7163/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla ripartizione del ricavato di vendita di un immobile pignorato. Unipol Banca, avendo vinto un'azione revocatoria sull'atto di costituzione del fondo patrimoniale che aveva sottratto il bene al debitore, sostenne che le iscrizioni ipotecarie successive erano inefficaci nei suoi confronti e chiese la soddisfazione del proprio credito con preferenza assoluta sul ricavato (fatte salve le spese di cui all'art. 2770 c.c.). Il Tribunale di La Spezia accolse l'opposizione e riconobbe a Unipol una «prelazione eccezionale», ordinando la ridistribuzione del ricavato e la restituzione di somme alla Unipol. Credit Agricole impugnò in Cassazione prospettando, tra altri motivi, che la richiesta di assegnazione preferenziale fosse nuova rispetto al petitum formulato nella fase sommaria (quinto motivo) e pertanto inammissibile; denuncia inoltre l'erronea qualificazione giuridica degli effetti della revocatoria e la violazione del principio di tassatività delle cause di prelazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo: ha ritenuto che la domanda di assegnazione con preferenza, formulata per la prima volta nella fase di merito, costituisse una novità rispetto al petitum della fase sommaria e dunque fosse inammissibile. Avendo la decisione del Tribunale basato la sua pronuncia sulla fondatezza di quella domanda nuova, la Cassazione ha cassato integralmente la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di La Spezia in persona di diverso magistrato per il riesame limitato all'accertamento dei vizi dell'atto impugnato e per la regolazione delle spese di giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul quinto motivo; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla esistenza di una prelazione eccezionale riconoscibile al creditore vittorioso in revocatoria.
Norme richiamate
Riferimento all'azione revocatoria: il Tribunale aveva preso in considerazione l'effetto prenotativo/di inopponibilità derivante dalla trascrizione della domanda revocatoria; la Cassazione non ha deciso sul merito degli effetti concreti di tale norma perché ha ritenuto inammissibile la domanda principale del giudizio di merito.
Il Tribunale ha interpretato il secondo comma come idoneo a fondare, nel caso concreto, una prelazione in favore del creditore vittorioso in revocatoria; la Cassazione ha però evitato di pronunciarsi sul punto sostanziale, avendo cassato la sentenza per vizi procedurali.
Richiamato nel quadro della discutibile configurazione di una causa di prelazione non espressamente prevista dalla legge: il ricorrente denunciava violazione del principio di tassatività delle cause legittime di prelazione; la Corte ha assorbito la questione alla stregua dell'inammissibilità della domanda nuova.
Richiesto come spese da preferirsi sul ricavato: sia il Tribunale sia le parti hanno dato rilievo al carattere prioritario delle spese di procedura ai sensi di tale art.
art. 2652, sesto comma, n. 5 cod. civ.
Citato nel contesto della disciplina delle trascrizioni e della opponibilità delle iscrizioni: utilizzato nel motivo di impugnazione relativo all'effetto della revocatoria e delle iscrizioni successive.
Ricondotto alle censure sulla corretta applicazione delle norme sulla trascrizione e sulla efficacia rispetto ai terzi; indicato tra le norme esaminate nei motivi di cassazione.
Riferimento alla ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva approvato il progetto di distribuzione, poi revocata dal Tribunale nella sentenza impugnata; la cassazione ha disposto che il giudice dell'opposizione non può esercitare poteri sostitutivi del giudice dell'esecuzione.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi: la Corte ha richiamato la struttura bifasica del rito ex art. 617 e stabilito che il petitum formulato nella fase sommaria vincola i limiti del giudizio; una domanda nuova nella fase di merito è inammissibile.
Richiamato nei motivi subordinati concernenti i poteri del giudice dell'opposizione rispetto al giudice dell'esecuzione e alla natura rescindente dell'opposizione.
Invocato nel profilo relativo ai principi del contraddittorio e del rito: la Corte ha valutato la correttezza dell'istruttoria e la possibilità di pronunciarsi su domande nuove.
Richiamato in relazione alla critica che Unipol non avesse fatto valere il privilegio in sede esecutiva; la questione è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
principio iura novit curia
Il Tribunale aveva invocato il principio per ritenere non nuova la domanda in merito alla diversa interpretazione degli effetti giuridici; la Cassazione ha però affermato che tale richiamo non può giustificare la trasformazione del petitum tra le fasi (mutatio petitum) quando la richiesta di provvedimento è sostanzialmente differente.
Massime di principio
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi (rito ex art. 617 c.p.c.) il ricorso introduttivo nella fase sommaria delimita il petitum: qualunque mutamento significativo della prestazione chiesta nella fase di merito che esuli da mera emendatio è inammissibile come domanda nuova.
- La trascrizione della domanda revocatoria può produrre effetti di opponibilità rispetto a iscrizioni successive, ma l'identificazione di una 'prelazione eccezionale' a favore del creditore vittorioso in revocatoria richiede un accertamento di merito e non può essere deciso con provvedimenti fondati su una domanda che il giudice non poteva esaminare.
- Il giudice dell'opposizione ha funzione rescindente e non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti tipici dell'esecuzione: se l'opposizione porta all'accertamento dell'invalidità dell'atto impugnato, la competenza a provvedere sugli effetti esecutivi resta dell'organo esecutivo o richiede specifiche misure procedurali.
- Le parti devono porre in modo chiaro e coerente il petitum sin dall'atto introduttivo della fase sommaria; cambiamenti strategici della domanda in sede di merito espongono al rischio di inammissibilità e di cassazione della decisione fondata su tale novità.
- Quando la Corte di legittimità annulla una sentenza per vizi procedurali relativi all'ammissibilità della domanda, le questioni sostanziali (es. riconoscimento di una prelazione non espressamente prevista dalla legge) restano di regola rinviate al giudice di merito, che dovrà esaminarle nei limiti procedurali corretti.
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