Cassazione Civile, Sentenza n. 7128/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto all'intimato, coniuge superstite, il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sulla villa di Costermano. Contestavano in particolare che: (i) l'intimato avesse implicitamente rinunciato al diritto sulla casa di Verona acconsentendo alla sua vendita e quindi non potesse chiedere successivamente l'assegnazione di altro immobile; (ii) non fosse possibile riconoscere diritto di abitazione su due immobili alternativi (Verona e Costermano); (iii) vi fossero profili di compossesso, di illegittimità nella certificazione di residenza e di eccedenza delle esigenze abitative rispetto alla villa; (iv) la dimensione e l'uso della villa eccedessero i bisogni abitativi del coniuge superstite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse osservato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. ha ad oggetto la sola 'casa adibita a residenza familiare', ossia l'immobile in cui i coniugi convivevano stabilmente quale luogo principale della vita matrimoniale. Ne consegue che il diritto non può comprendere due o più residenze alternative o immobili usati solo temporaneamente o per vacanza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio enunciato. Sono state altresì fatte valutazioni processuali sulla regolarità della notifica: la cancellazione dall'albo dell'avvocato domiciliatario fa venir meno l'elezione di domicilio e legittima la notifica personale alla parte.
Norme richiamate
Codice Civile - art. 540, comma 2
Il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite riguarda la 'casa adibita a residenza familiare', ossia l'immobile in cui i coniugi dimoravano stabilmente prima della morte; non può comprendere più residenze alternative
Codice Civile - art. 1021
Riferito al limite dell'uso dell'immobile in relazione ai bisogni abitativi del destinatario del diritto; non giustifica estensione del diritto a più immobili per esigenze dei nudi proprietari
Codice Civile - art. 1022
Collega l'estensione dell'uso dell'immobile ai bisogni abitativi; la Corte richiede verifica della corrispondenza tra immobile e bisogni
Codice di Procedura Civile - art. 281 sexies
Richiamato in relazione al procedimento di primo grado (forma della decisione) nel quale fu pronunciata la sentenza di merito
Codice di Procedura Civile - art. 291
Norma richiamata in tema di rinnovazione della notifica; la cancellazione dall'albo del difensore domiciliatario comporta la decadenza dell'elezione di domicilio e la necessità della notifica personale alla parte
Codice di Procedura Civile - art. 141, comma 4
Invocato dai ricorrenti per regolarizzare notifiche effettuate presso il domicilio eletto; la Corte ha valutato la rilevanza della cancellazione dall'albo e l'effetto sulla validità delle notifiche
Codice di Procedura Civile - art. 375, comma 1, n. 5
Richiamato nel quadro delle possibili ragioni di inammissibilità del ricorso e della possibilità di definibilità ex art. 380-bis
Codice di Procedura Civile - art. 380-bis
Norma procedurale sulla definibilità del procedimento; citata nella fase procedurale di valutazione della manifesta fondatezza o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. riguarda esclusivamente la 'casa adibita a residenza familiare' ove i coniugi convivevano stabilmente; non può essere esteso a più immobili alternativi o a seconde case usate solo per vacanza o temporaneamente
- Per riconoscere il diritto di abitazione occorre valutare la concreta stabile destinazione dell'immobile a sede principale della vita familiare prima del decesso; elementi come durata e continuità della frequentazione, centro di aggregazione degli affetti e delle consuetudini sono decisivi
- La valutazione del diritto di abitazione deve considerare anche la corrispondenza tra dimensione/uso dell'immobile e bisogni abitativi del coniuge superstite; immobili manifestamente eccedenti i bisogni possono essere oggetto di verifiche e limiti
- Se l'avvocato domiciliatario viene cancellato dall'albo, decade l'elezione di domicilio e le notificazioni rilevanti devono essere eseguite alla parte personalmente; notificazioni fatte al domicilio ormai non più valido possono essere irregolari
- Il valore del diritto di abitazione va dedotto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione fra coeredi, come previsto dall'interpretazione consolidata della norma
- In caso di contestazioni sull'esistenza di una rinuncia implicita al diritto di abitazione (es. consenso alla vendita dell'abitazione principale), la rinuncia deve essere accertata con elementi chiari: la giurisprudenza non ammette facilmente rinunce implicite senza prove robusthe
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7145/2023 del 10/03/2023
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7163/2023 del 10/03/2023
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7169/2023 del 10/03/2023
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7182/2023 del 10/03/2023
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7183/2023 del 10/03/2023
- Sentenza civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7196/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →