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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7169/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di Bari che, nella riunione di più procedimenti esecutivi, ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di delega alla vendita e ha in parte dichiarato inammissibili censure relative alla vendita di quote indivise di beni rientranti in una comunione ereditaria. Le censure principali denunciavano (i) l'opponibilità al procedimento esecutivo del giudizio di divisione e la prevalenza dell'ordo temporalis/avviso ai creditori ex art. 1113 c.c. e art. 599 c.p.c.; (ii) la pronunciata ultra petita sul prezzo delle quote indivise (art. 600 u.c. c.p.c.); (iii) motivazione contraddittoria circa la pregiudizialità del giudizio di divisione e l'esistenza dell'obbligo del G.E. di sospendere la vendita; (iv) la possibilità, contraria a consolidato indirizzo di legittimità, di procedere alla vendita forzata delle singole quotine indivise appartenenti a una massa ereditaria più ampia senza previo scioglimento della comunione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale di Gaetano e Marco Vignola e l'incidentale adesivo di Mauro Vignola, assorbendo il ricorso incidentale condizionato proposto dal Patrimonio destinato "Gruppo Veneto" (AMCO). Motivi: i profili relativi all'opposizione agli atti esecutivi erano riferiti a un provvedimento meramente preparatorio (ordinanza che incaricava il delegato a raccogliere informazioni per eventuale vendita delle quote) e pertanto mancava l'interesse attuale degli opponenti a proporre opposizione agli atti esecutivi; dove era stata accertata l'inammissibilità per difetto di interesse, le considerazioni di merito del Tribunale sono state ritenute esposte ad abundantiam e non idonee a fondare l'impugnazione. La Corte ha inoltre osservato, incidentalmente, che il Tribunale era probabilmente in contrasto con l'indirizzo consolidato secondo cui non è ammissibile il pignoramento della quota di un singolo bene quando la massa comune comprende più beni della stessa specie, ma ha ritenuto tale questione estranea all'oggetto del ricorso di legittimità. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Viene inoltre fatto riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 DPR 115/2002 (conseguenze amministrative) per i ricorsi dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione (an exequendum). La Corte segnala la pregiudizialità logica rispetto all'opposizione agli atti esecutivi e che questioni relative all'ammissibilità del pignoramento di quote indivise andavano qualificate come opposizione all'esecuzione, devolute al giudice d'appello.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi (quomodo exequendum). La Corte ha ritenuto inammissibile l'opposizione avverso un atto meramente preparatorio per difetto di interesse ad agire.

  • art. 599 c.p.c.

    Regola sulla notifica degli avvisi di vendita e l'avviso ai creditori nei procedimenti di divisione; richiamata nella discussione sull'opponibilità del giudizio di divisione all'esecuzione.

  • art. 1113 c.c.

    Disciplina l'intervento dei creditori nel giudizio di divisione e la loro opponibilità; evocata nella prospettazione dei ricorrenti sull'effetto del giudizio divisionale in corso.

  • art. 600 u.c. c.p.c.

    Norma che tutela da pronunce ultra petita relative alla vendita forzata; i ricorrenti invocavano nullità per pronuncia ultra petita in relazione al prezzo delle quote, ma il Tribunale ha ritenuto la questione non proposta o inesistente e la Cassazione ha escluso interesse ad impugnare tale profilo.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5

    Previsione dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto, per nullità della motivazione e omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti hanno cercato di fondare la cassazione su tali presupposti, ma la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse o li ha ritenuti assorbiti.

  • art. 100 c.p.c.

    Principio secondo cui l'interesse è condizione dell'azione; la Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse attuale degli opponenti a impugnare atti meramente preparatori.

  • art. 484 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali attinenti all'espropriazione; la questione della pignorabilità delle quotine è stata inquadrata anche alla luce della giurisprudenza richiamata.

  • art. 2825 cod. civ.

    Norma sul pegno/garanzie mobiliari richiamata nell'elencazione normativa; utilizzata nel quadro delle contestazioni sui titoli che legittimano l'azione esecutiva.

  • art. 13 DPR 115/2002 e legge 24 dicembre 2012 n. 228

    art. 13 DPR 30/05/2002 n.115, introdotto dall'art.1 co.17 L. 228/2012

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle conseguenze amministrative previste da tale norma in relazione ai ricorsi dichiarati inammissibili.

  • art. 1376, 2668, 2919, 2927 cod. civ.

    art. 1376, 2668, 2919, 2927 cod. civ.

    Richiami normativi relativi alla prova, al trasferimento degli immobili e ai vizi di titolo; evocati nelle censure concernenti la trasferibilità delle quote e le vendite conseguenti ai decreti di trasferimento.

Massime di principio

  • Se il provvedimento impugnato è meramente preparatorio e non ha immediato effetto lesivo, manca interesse attuale ad agire con opposizione agli atti esecutivi: tale rimedio risulta inammissibile fino a quando non venga disposto l'atto esecutivo concreto (es. vendita).
  • Le questioni relative all'ammissibilità dell'espropriazione (an exequendum) di quote indivise di una comunione ereditaria devono essere sollevate come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e non con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.); sono quindi devolute all'appello e non alla Cassazione in questa sede quando non adeguatamente dedotte.
  • Secondo consolidata giurisprudenza, non è ammissibile il pignoramento della quota di un singolo bene quando la comunione comprende più beni della stessa specie, perché in sede di divisione il bene pignorato potrebbe non essere assegnato al debitore rendendo vano l'esproprio; la vendita delle singole quotine senza previo scioglimento della comunione è quindi problematica.
  • Quando il giudice dichiara l'inammissibilità di una domanda per difetto di interesse, le considerazioni di merito inserite ad abundantiam nella sentenza non producono effetti decisori e non sono idonee a fondare l'impugnazione della parte soccombente su quei profili.
  • In presenza di un giudizio di divisione pendente al quale sono stati messi in grado di partecipare i creditori procedenti, l'opponibilità dell'esito del giudizio non determina automaticamente il divieto di atti esecutivi preparatori, ma impone cautela: se la vendita delle quote risulta antieconomica o rischiosa per l'aggiudicatario, è opportuno attendere la definizione del giudizio divisionale.

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