Cassazione Civile, Ordinanza n. 20299/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile, nel quale la Corte d'appello aveva riconosciuto all'interessata l'indennità richiesta. Successivamente lo stesso Ministero aveva proposto revocazione avverso quel decreto, ai sensi dell'art. 395, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c., ma la Corte d'appello aveva rigettato la revocazione e compensato integralmente le spese con la formula generica secondo cui vi sarebbero state "particolarità della materia trattata". La parte soccombente in punto spese ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva rispettato il principio di soccombenza e aveva motivato in modo apparente la compensazione, senza indicare alcuna delle specifiche ragioni consentite dalla disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha osservato che, per i procedimenti introdotti nel 2017, trova applicazione l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato nel 2014, come integrato dall'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018: la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, ovvero sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente. La motivazione della Corte territoriale, limitata a un'affermazione astratta e stereotipata sulla particolarità della materia, è stata giudicata meramente apparente perché non rende percepibile il fondamento concreto della decisione né consente di comprendere in cosa consisterebbero le ragioni eccezionali che giustificano la deroga al principio di soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La regolazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza, salvo le deroghe previste dalla legge.
Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è consentita solo in casi tipizzati; dopo l'intervento della Corte costituzionale può operare anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché concretamente esplicitate.
art. 395, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il fondamento del rimedio di revocazione proposto contro il precedente decreto della Corte d'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. restringendo le ipotesi di compensazione delle spese.
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, confermando la riforma del vizio di motivazione.
Corte cost., sent. n. 77/2018
"l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile... nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
Ha esteso l'ambito della compensazione delle spese oltre i casi tipici previsti dalla norma, purché sussistano ragioni analoghe di gravità ed eccezionalità.
Cass., Sez. 6, n. 4696/2019
Ha precisato che la compensazione può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla pronuncia costituzionale.
Cass. n. 3977/2020
È richiamata in continuità con il principio sulla compensazione delle spese.
Cass., Sez. 6, n. 13977/2019
Ha ribadito che la motivazione è apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
Cass., Sez. U., n. 22232/2016
È richiamata quale precedente sul vizio di motivazione apparente.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Ha definito il "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione e le ipotesi di anomalia motivazionale denunciabili in cassazione.
Cass., Sez. U., n. 8054/2014
In continuità con la sentenza n. 8053/2014, delimita il vizio di motivazione rilevante in cassazione.
Cass., Sez. 6-2, ord., n. 21257/2014
È richiamata per confermare che non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai procedimenti introdotti dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese di lite è eccezionale e richiede l'indicazione di una delle ragioni legalmente o costituzionalmente ammesse, non essendo sufficiente un richiamo generico alla particolarità della controversia.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere concreta e riferibile al caso deciso: una formula stereotipata, apodittica o di mero stile integra motivazione apparente ed è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che ne compromettono l'esistenza costituzionale; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza argomentativa, ma solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Quando il giudice deroga al principio di soccombenza, deve esplicitare gli elementi che rendono sussistenti le condizioni eccezionali previste dalla legge; in difetto, la statuizione sulle spese è illegittima e va cassata con rinvio.
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