Sentenza n. 198/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento al prot. n. -OMISSIS- del 15 marzo 2021, allegato alla pratica di condono n.-OMISSIS-/2004, emesso dal Dirigente del Settore II Servizio Edilizia del Comune di -OMISSIS-, con il quale si esprime diniego avverso l'istanza di condono edilizio al prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2004 proposta dall'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo ad ampliamento con aumento di volumetria, cambio di destinazione d’uso e modifiche delle aperture in immobile sottoposto a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003. Le opere, realizzate nel 2003, consistevano nell’ampliamento di circa 12,60 mq e 35,28 mc mediante chiusura di una terrazza, nel cambio di destinazione d’uso da negozio ad abitazione, nella redistribuzione degli spazi interni e nell’apertura di nuove finestre. L’immobile era sottoposto a vincolo paesaggistico dal 1966. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della l.r. Sardegna n. 4/2004 e dell’art. 32, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 269/2003, sostenendo che le opere fossero condonabili in quanto assistite da nulla osta paesaggistico. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per violazione dell’affidamento, difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, valorizzando il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda e la minima entità dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che gli interventi ricadessero nella tipologia n. 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, trattandosi di opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio, non conformi alla disciplina urbanistica e comportanti nuove superficie e volumetria. Poiché il vincolo paesaggistico era preesistente alla realizzazione degli abusi, tali opere non erano suscettibili di condono nell’ambito del cosiddetto terzo condono, anche se il vincolo non comportava inedificabilità assoluta e anche in presenza di autorizzazione o nulla osta paesaggistico. Nelle aree vincolate il terzo condono è limitato agli interventi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; sono invece escluse le opere delle tipologie nn. 1, 2 e 3, tra cui gli interventi che determinano nuova volumetria o nuova superficie. La disciplina regionale non può ampliare l’ambito del condono stabilito dalla legge statale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva: il mero decorso del tempo non sana l’abuso né impone una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, e l’interessato non può lamentare il ritardo dell’amministrazione nell’adozione dell’atto repressivo o nel definire negativamente la domanda. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l’imposizione del vincolo prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione concorre a escludere il condono degli abusi realizzati dopo l’imposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo e in contrasto con la disciplina urbanistica.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo
Nel terzo condono, le opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico non sono condonabili quando comportano nuova superficie o nuova volumetria; nelle aree vincolate sono ammessi soltanto gli interventi di minore rilevanza indicati nelle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1.
Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
L’oggetto del terzo condono è circoscritto nelle aree vincolate solo alle tipologie 4, 5, 6; non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3
Le opere di nuova costruzione o ristrutturazione che producono nuova superficie o volumetria, riconducibili alle tipologie nn. 1, 2 e 3, non possono essere condonate in area vincolata.
non spetta alla legge regionale allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato
La disciplina regionale deve essere interpretata in armonia con i limiti fissati dalla normativa statale sul terzo condono e non può ampliare l’ambito oggettivo della sanatoria.
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il giudizio non individua una specifica violazione procedimentale, poiché il diniego è ritenuto sostanzialmente legittimo.
Massime di principio
- Nel regime del cosiddetto terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate dopo l’imposizione di un vincolo paesaggistico e comportanti nuova superficie o nuova volumetria non sono condonabili, anche quando il vincolo sia relativo, le opere siano urbanisticamente conformi o sia stato acquisito il nulla osta dell’autorità paesaggistica.
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il terzo condono è limitato agli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003; restano escluse le opere riconducibili alle tipologie nn. 1, 2 e 3, comprese le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con incremento di superficie o volume.
- La legge regionale non può ampliare l’ambito oggettivo del condono edilizio definito dalla legge statale; le disposizioni regionali devono essere interpretate in conformità ai limiti statali del terzo condono.
- Il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione paesaggistica non rende condonabili opere che la disciplina statale del terzo condono esclude in ragione della loro consistenza e della preesistenza del vincolo.
- Il mero decorso del tempo non determina il consolidamento di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva e non obbliga l’amministrazione a comparare uno specifico interesse pubblico alla rimozione con l’interesse privato al mantenimento dell’abuso.
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