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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1046/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la condanna per tentata violazione di domicilio, contestando l'esistenza del dolo di introduzione e qualificando la condotta come un mero scatto d'ira (spinta laterale alla persona che si era posta sull'uscio); 2) censura della determinazione del trattamento sanzionatorio, per non aver indicato la misura della diminuente ex art. 56 cod. pen. e per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e non confrontato con la motivazione del giudice d'appello; ha invece accolto in parte il secondo motivo: ha rilevato un errore nella determinazione della pena base (la Corte territoriale aveva assunto un minimo edittale errato di sei mesi, mentre l'art. 614 c.p. prevede un anno), ha rideterminato la pena base e applicato la diminuente ex art. 56, rideterminando la pena definitiva in mesi due e giorni venti di reclusione. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. Inoltre, l'imputato è condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui liquidazione è rimessa al giudice del merito

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    La Corte richiama che il minimo edittale previsto per il delitto di violazione di domicilio è di un anno di reclusione; tale parametro va utilizzato per determinare la pena base anche quando si applica la diminuente

  • art. 56 cod. pen.

    La diminuente per il tentativo va quantificata correttamente sul minimo edittale; la Corte ha rideterminato la pena applicando la diminuzione prevista dall'art. 56

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato limitato nei termini consentiti dalla norma; la Corte controlla l'adeguatezza formale e la correlazione delle censure con le ragioni della sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Principio secondo cui i motivi di cassazione devono essere determinati e correlati alle ragioni del provvedimento impugnato; motivi generici o che non affrontano le ragioni della decisione sono inammissibili

  • Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco)

    Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco

    Conferma il principio di correlazione e di specificità del motivo di ricorso

  • Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014

    Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014

    Ribadisce che il ricorso non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato e deve confrontarsi con esse

  • Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone

    Autorizza la Corte di legittimità a rideterminare la pena senza rinvio quando gli elementi di fatto e le statuizioni adottate dal giudice di merito rendono superflui ulteriori accertamenti

  • Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 (De Falco)

    Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato in relazione alle spese e alle conseguenze dell'inammissibilità dei motivi

  • art. 23 dl. n. 137 del 20/09/2021

    Richiamata nella forma della requisitoria scritta del Procuratore generale (procedura prevista per il giudizio di legittimità)

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa spettanti alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o reiterative dell'appello sono inammissibili
  • Gli stati d'animo (es. "scatto d'ira") non escludono automaticamente il dolo: per escluderlo è necessario dimostrare in modo concreto che la condotta privata della volontà intenzionale richiesta dall'elemento psicologico del reato
  • Nella determinazione della pena la valutazione deve partire dal corretto minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice; l'applicazione delle diminuenti (es. art. 56 c.p.) va effettuata a partire da quel parametro
  • La Corte di legittimità può rideterminare la pena senza rinvio quando i fatti sono già accertati e non sono necessari nuovi accertamenti di merito
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile in parte, la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, anche se questa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione rimessa al giudice di merito

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