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Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. 16164/2025.

Giustizia amministrativa202507904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ai contributi e diritti amministrativi dovuti per autorizzazioni e attività di comunicazione elettronica

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Go Internet S.p.A. aveva impugnato davanti al TAR Lazio una nota ministeriale con cui era stata richiesta la restituzione di somme relative ai contributi dovuti per l'anno 2014 e per le annualità 2015-2019, sostenendo l'applicabilità del regime contributivo più favorevole previsto dall'art. 5 della l. 115/2015. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992, anche sulla base della natura tributaria riconosciuta dalla Corte di cassazione ad altra tipologia di contributi. Sia la società sia il Ministero hanno appellato la sentenza, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli, proposti contro la medesima sentenza, e ha esaminato la natura dei diritti amministrativi e dei contributi previsti dagli artt. 34 e 35 d.lgs. 259/2003.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a. e li ha accolti. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a., escludendo la natura tributaria dei diritti amministrativi e dei contributi connessi alle autorizzazioni generali, alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze e ai collegamenti in ponte radio. Tali somme derivano infatti dal rapporto sinallagmatico instaurato con il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sono commisurate alla capacità contributiva del soggetto obbligato e costituiscono, a seconda dei casi, il corrispettivo per l'utilizzo di una risorsa scarsa oppure una compartecipazione ai costi amministrativi sostenuti dal Ministero. Il richiamo del TAR alla sentenza delle Sezioni Unite n. 21961/2021 è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava i contributi per il funzionamento dell'AGCom, fattispecie diversa. In conformità all'orientamento del Consiglio di Stato e alla sentenza della Corte di cassazione n. 25722/2023, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza; il Consiglio di Stato ha riunito i due ricorsi.

  • art. 105 c.p.a.

    È stato applicato per annullare la sentenza del TAR e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a.

    Fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia relativa ai diritti e contributi connessi alle autorizzazioni e concessioni nel settore delle comunicazioni elettroniche.

  • artt. 34 e 35 d.lgs. 259/2003

    I diritti amministrativi e i contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze non hanno natura tributaria: derivano da un rapporto sinallagmatico, sono collegati alle prestazioni amministrative o all'utilizzo di risorse scarse e non sono parametrati alla capacità contributiva.

  • art. 25 d.lgs. 259/2003

    È richiamato in relazione alle somme dovute quale corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale base dei costi amministrativi cui i diritti possono riferirsi come forma di compartecipazione.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992

    La sua applicazione non conduce alla giurisdizione tributaria, poiché le somme oggetto della controversia non hanno natura tributaria.

  • art. 5 l. 115/2015

    La società ne invocava l'applicazione per ottenere il regime contributivo più favorevole e la restituzione di somme; la questione sostanziale è stata rinviata al giudice di primo grado dopo l'affermazione della giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Le controversie relative ai diritti amministrativi e ai contributi previsti dagli artt. 34 e 35 d.lgs. 259/2003 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a., quando le somme derivano dal rapporto instaurato con il rilascio di un'autorizzazione generale o dalla concessione di diritti d'uso nel settore delle comunicazioni elettroniche.
  • I diritti amministrativi e i contributi dovuti per l'utilizzo di frequenze o per collegamenti in ponte radio non hanno natura tributaria se non sono imposti in ragione della capacità contributiva, non sono collegati in modo coattivo a una spesa pubblica generale e costituiscono invece il corrispettivo per l'utilizzo di una risorsa scarsa o una compartecipazione ai costi di gestione, controllo e regolazione dell'attività autorizzata.
  • La natura tributaria riconosciuta a contributi dovuti per il funzionamento di un'autorità indipendente non può essere automaticamente estesa ai diversi diritti e contributi dovuti in base agli artt. 34 e 35 d.lgs. 259/2003, dovendosi individuare la giurisdizione in base alla specifica causa dell'obbligazione.
  • Quando il giudice di primo grado declina erroneamente la giurisdizione amministrativa su una controversia rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva, il giudice d'appello annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioGiurisdizione e ripartoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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