Cassazione Civile, Ordinanza n. 01474/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio su un immobile storico destinato a struttura ricettiva, in cui la proprietaria aveva affidato a un architetto la progettazione, la scelta dell'impresa e la direzione dei lavori. Durante l'esecuzione si era passati da un restauro conservativo a una ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione, ma i lavori erano stati avviati senza il necessario titolo autorizzativo; il Comune aveva ordinato la sospensione del cantiere e la sanatoria era intervenuta solo anni dopo. La società committente aveva quindi agito contro il professionista per il risarcimento dei danni, deducendo l'errore progettuale e le conseguenze del blocco del cantiere. In primo grado la domanda era stata accolta quasi integralmente; in appello la responsabilità del professionista era stata limitata ai soli danni derivanti dall'errore progettuale, escludendo quelli conseguenti all'abuso edilizio ritenuto frutto di una scelta concertata con la committenza, e la condanna dell'assicuratore era stata trasformata da condanna diretta a manleva. La società danneggiata ha proposto ricorso principale lamentando: 1) la violazione delle regole di causalità materiale, sostenendo che l'errore di progetto avesse causalmente determinato l'abuso edilizio; 2) la violazione delle presunzioni semplici, contestando l'accertamento del concorso della committenza nella scelta abusiva; 3) l'erronea applicazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo la legittimità della condanna diretta dell'assicuratore. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso incidentale, lamentando: 1) l'uso improprio della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e la violazione dell'onere della prova; 2) la motivazione apparente sulla quantificazione del danno al 20%; 3) l'illegittimo utilizzo delle consulenze tecniche di parte e la violazione del principio di non contestazione; 4) la contraddittorietà della motivazione nella stima del danno e nell'arco temporale considerato. Il professionista aveva proposto a sua volta ricorso incidentale, poi rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società committente e il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, confermando la decisione di merito che aveva limitato la responsabilità del professionista ai danni strettamente derivanti dall'errore progettuale e aveva escluso la risarcibilità, in favore della committente, dei danni connessi all'abuso edilizio, ritenuto conseguenza di una scelta illecita concertata con il professionista. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra il professionista e la compagnia assicuratrice per rinuncia al ricorso incidentale del professionista. Le spese sono state compensate nei rapporti indicati in dispositivo ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
richiamato nel motivo della ricorrente in tema di responsabilità professionale e diligenza del professionista
richiamato nel motivo della ricorrente a fondamento della responsabilità contrattuale
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che concerne la causalità giuridica e non la causalità materiale
richiamato nel motivo della ricorrente in tema di prestazione professionale implicante problemi tecnici di speciale difficoltà
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo sulla concertazione tra committente e professionista
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice di merito
la Corte ribadisce che, nell'assicurazione della responsabilità civile fuori dai casi di assicurazione obbligatoria, opera una garanzia propria e non una condanna diretta automatica del danneggiato verso l'assicuratore per il solo fatto della chiamata in garanzia
ritenuto legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa quando il danno è certo ma di difficile o impossibile precisa quantificazione
non risulta violato perché la difficoltà di prova del quantum legittimava la liquidazione equitativa
richiamato nel motivo incidentale sulla valutazione delle consulenze tecniche di parte e sul principio di non contestazione
la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di mancanza assoluta, apparenza o intrinseca incomprensibilità della motivazione, non per mera insufficienza
norma processuale richiamata per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a sostegno del requisito del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale, il nesso causale materiale tra errore del professionista ed evento dannoso va accertato secondo le regole della causalità adeguata e del rischio specifico; non è sufficiente che l'errore abbia costituito una mera condizione dell'evento, se una successiva scelta autonoma e consapevole del danneggiato o di altri costituisce causa sopravvenuta esclusiva del danno.
- Il professionista che abbia predisposto un progetto inadeguato può rispondere solo delle conseguenze direttamente ricollegabili a tale errore; non risponde invece dei danni derivanti da un comportamento illecito diverso e autonomamente efficiente, specie se concertato con il committente.
- Quando il danno certo non sia determinabile nel suo preciso ammontare per l'incertezza del procedimento tecnico o della sequenza causale ipotizzata, è legittima la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., purché il giudice motivi sulle ragioni dell'impossibilità o particolare difficoltà della prova del quantum.
- La consulenza tecnica di parte, anche se contestata, può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento di convincimento, purché la decisione dia conto in modo non illogico e non apparente delle ragioni della sua attendibilità e delle risultanze documentali richiamate.
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, la chiamata in garanzia dell'assicuratore non determina automaticamente l'estensione della domanda del terzo danneggiato nei suoi confronti: la condanna diretta dell'assicuratore richiede una specifica domanda e non discende dalla sola chiamata del garante.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la mera critica di merito alla ricostruzione del fatto o alla quantificazione del danno.
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