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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 440/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di n.4 involucri di eroina per complessivi gr.23,30, ritenuta destinata all'uso non personale). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per mancata indicazione dell'accertamento della volontà e della capacità processuale dell'imputato straniero; (2) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, contestandone la qualificazione quale profitto del reato in presenza di mera detenzione ai fini di spaccio.

La decisione

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità (mancata allegazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della censura sulla volontà viziata). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato, senza rinvio, la statuizione relativa alla confisca del denaro in sequestro perché la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede che il denaro costituisca profitto del reato e la giurisprudenza esclude tale qualificazione con riferimento alla mera detenzione di stupefacenti. Di conseguenza la confisca è stata eliminata e il denaro restituito all'avente diritto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice deve verificare assenza di cause di non punibilità, corretta qualificazione del fatto, congruità della pena e sussistenza delle condizioni per la sospensione condizionale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Prevede il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti in forma aggravata/ai fini di spaccio) e distingue le fattispecie in relazione alla loro gravità e alle conseguenze per misure patrimoniali.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Regola gli adempimenti relativi alla richiesta di applicazione della pena in presenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la mancata specificazione in cassazione di fatti e ragioni che dimostrino volontà viziata renda la censura inammissibile.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte afferma che la confisca del denaro è possibile solo se quel denaro costituisce lucro/provento direttamente o indirettamente derivante dal reato per cui si procede.

  • art. 12 sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 85-bis T.U. Stup.)

    Norma richiamata nella discussione sulla confisca patrimoniale; la Corte distingue l'ambito di applicazione di tale norma rispetto a quello dell'art. 240 c.p. e precisa che, nel caso di mera detenzione, non è legittimo ricondurre la confisca al diverso fondamento normativo senza i presupposti di legge.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Individua le cause di non punibilità che il giudice deve escludere prima di homologare l'accordo sulla pena; il giudice dell'applicazione della pena deve accertare negativamente l'esistenza di tali cause.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013)

    Richiamate per affermare il principio consolidato secondo cui, con riferimento al reato di illecita detenzione di stupefacenti, le somme rinvenute non possono essere automaticamente qualificate come profitto del reato e quindi assoggettate a confisca ex art. 240 c.p.

Massime di principio

  • In caso di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5 T.U.), la confisca del denaro sequestrato è legittima solo se emerge che le somme costituiscono il profitto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p.; in assenza di prova del nesso profitto-attività, la confisca è illegittima.
  • Chi censura in cassazione la validità di un accordo sulle pene per volontà viziata dell'imputato deve allegare specificamente fatti e ragioni di diritto che dimostrino tale vizio; censure generiche sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Nel procedimento per applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il giudice deve verificare: assenza di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), correttezza della qualificazione giuridica del fatto, congruità della pena e sussistenza delle condizioni per la sospensione condizionale, prima di omologare l'accordo.
  • Se la Corte annulla la statuizione di confisca, il denaro sequestrato deve essere restituito all'avente diritto.

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