Sentenza del 11/06/2019 n. 15627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale, per complessivi Euro 502,32. L'Amministrazione ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, le parti contraenti e il notaio sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta. Il fatto che la contribuente avesse versato al notaio una somma comprensiva delle imposte e che la registrazione fosse stata effettuata telematicamente non escludeva la responsabilità della parte nei confronti dell'Erario. Il notaio, infatti, è responsabile d'imposta, ma non sostituto d'imposta né unico soggetto responsabile del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originariamente proposto dalla contribuente. È stato affermato che, anche quando il notaio cura la registrazione telematica e riceve dal cliente le somme necessarie al pagamento, le parti contraenti restano obbligate in solido verso l'Amministrazione finanziaria. Il pagamento effettuato al notaio può rilevare nei rapporti interni tra cliente e professionista, ma non elimina l'obbligazione tributaria solidale verso l'Erario. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10
Obbligato alla richiesta di registrazione telematica, per gli atti redatti, ricevuti o autenticati, è il notaio.
La norma individua il notaio quale soggetto tenuto a eseguire la registrazione telematica dell'atto, ma non lo qualifica come unico debitore dell'imposta.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti.
Le parti dell'atto e il notaio sono coobbligati solidali verso l'Erario. L'Amministrazione può quindi richiedere l'intero tributo anche direttamente a una parte contraente, senza essere vincolata a rivolgersi prima al notaio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16
La registrazione deve essere eseguita con la data del giorno in cui è richiesta, previo pagamento dell'imposta.
La disposizione riguarda la procedura e il momento della registrazione, ma non deroga alla responsabilità solidale prevista dall'art. 57.
Ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Il principio generale della solidarietà consente al creditore di pretendere l'intero pagamento da ciascun coobbligato, lasciando poi eventuali regresso o rivalsa ai rapporti interni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, commi 1 e 3
Il sostituto d'imposta è obbligato al pagamento dell'imposta in luogo di altri; il responsabile d'imposta è obbligato al pagamento insieme con altri.
La Corte distingue il sostituto d'imposta dal responsabile d'imposta: il notaio rientra nella seconda categoria e resta obbligato insieme alle parti, senza sostituirsi integralmente a esse.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23
La disposizione individua i soggetti qualificabili come sostituti d'imposta; i notai, per l'attività considerata, non vi rientrano.
D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-bis
La registrazione telematica degli atti notarili attribuisce al notaio il compito operativo di registrazione e versamento, ma non elimina l'obbligazione solidale delle parti contraenti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Il notaio che effettua la registrazione telematica assume la responsabilità per l'integrazione del versamento dovuto, senza che ciò escluda la responsabilità tributaria delle parti sostanziali dell'atto.
Massime di principio
- Nelle imposte indirette collegate a un atto notarile, la parte contraente può rimanere obbligata verso l'Erario anche se ha consegnato al notaio le somme necessarie al pagamento.
- La registrazione telematica non trasforma il notaio nell'unico debitore dell'imposta: il notaio è responsabile d'imposta, mentre le parti restano coobbligate in solido.
- Il pagamento effettuato al notaio non è necessariamente liberatorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; può invece fondare una richiesta di restituzione o rivalsa nei confronti del notaio inadempiente.
- In presenza di obbligazione solidale, l'Amministrazione può notificare l'avviso di liquidazione a uno qualsiasi dei coobbligati per l'intero importo, senza dover prima agire contro il notaio.
- La parte che riceve un avviso non può di regola fondare l'annullamento sull'affidamento riposto nel notaio o sull'impossibilità pratica di eseguire direttamente la registrazione telematica.
- Eventuali errori nell'autoliquidazione o nel versamento effettuato dal notaio possono generare responsabilità professionale e rapporti di rivalsa tra cliente e notaio, ma non fanno venir meno automaticamente il debito fiscale verso l'Erario.
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