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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08227/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da un atto di trasferimento immobiliare disposto in favore della moglie separata nel contesto dell'omologazione della separazione consensuale intervenuta nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace tale atto ai sensi dell'art. 64 l. fall., ritenendolo gratuito. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, osservando che l'accordo di separazione faceva solo generico riferimento a un riassetto dei rapporti economici e patrimoniali, che il trasferimento non risultava funzionale né a integrare/sostituire l'obbligo di mantenimento già adempiuto mediante assegnazione della casa familiare e assegno mensile, né a definire conflitti con funzione transattiva, e che la prova testimoniale articolata era inammissibile o irrilevante. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1325 c.c., sostenendo che non fosse necessaria una specificazione analitica dei rapporti dare-avere nell'accordo di separazione, essendo sufficiente la volontà di regolare definitivamente i rapporti patrimoniali; 2) violazione dell'art. 1322 c.c., contestando l'interpretazione data dalla Corte d'appello della sentenza di primo grado e sostenendo che il giudice non avesse escluso il titolo economico del trasferimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la Corte d'appello considerato le circostanze dedotte a sostegno della natura transattiva del trasferimento e per avere dichiarato inammissibili i capitoli di prova; 4) violazione delle regole sul litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del marito fallito, ritenuto necessario nel giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto solo contro un'affermazione di diritto, senza investire gli accertamenti in fatto posti a fondamento della gratuità dell'atto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse e perché la doglianza non colpiva la ratio decidendi, poiché nel giudizio non si discuteva della validità negoziale dell'accordo di separazione, ma della gratuità del trasferimento immobiliare, già accertata dai giudici di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché i giudici di merito non avevano pronunciato sulla domanda di revocatoria ordinaria, risultata assorbita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l. fall.

    è stata applicata per dichiarare inefficace l'atto di trasferimento compiuto nel biennio anteriore al fallimento, in quanto ritenuto atto a titolo gratuito.

  • art. 1325 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'accordo di separazione fosse valido e idoneo a regolare i rapporti patrimoniali senza una specificazione analitica dei dare-avere; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva gli accertamenti in fatto.

  • art. 1322 c.c.

    invocato per contestare la qualificazione del regolamento patrimoniale tra i coniugi; la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di interesse e perché estranea alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter, 4° e u.comma c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo di omesso esame del fatto, poiché la sentenza d'appello era di conferma su medesime ragioni di fatto.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio del coniuge fallito nel giudizio di revocatoria ordinaria; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse poiché la domanda revocatoria era rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione la violazione di norme sostanziali o processuali, la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e non limitarsi a contestare affermazioni marginali o ricostruzioni non decisive.
  • Il motivo è inammissibile se non investe gli accertamenti in fatto posti a base della decisione di merito e si risolve in una mera critica astratta dell'enunciato di diritto.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura per omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d'appello abbia confermato la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, operando il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
  • La qualificazione di un trasferimento patrimoniale compiuto in sede di separazione, ai fini della sua gratuità o onerosià rispetto alla massa dei creditori o al fallimento, dipende dalla concreta funzione dell'attribuzione e deve risultare dagli accertamenti di merito sulla funzione sostitutiva, integrativa o transattiva dell'atto.
  • La deduzione del litisconsorzio necessario è inammissibile per difetto di interesse quando la domanda cui si riferisce è rimasta assorbita e non è stata oggetto di statuizione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeSeparazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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